Lettere in redazione
In questi giorni stiamo assistendo sul web e sulla stampa specializzata
e non, a un proliferare di ipotesi e congetture sul possibile
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Aldilà delle singole
opinioni, diamo uno sguardo ad alcuni stralci della sentenza 41/11
della Consulta che è alla base di tale sconvolgimento, e che così
recita:
“...tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola
ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non
ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul
territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla
quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una
siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione
giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più
imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di
costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere
non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.
Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette
graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse
iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non
valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo
aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un
possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata
deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della
maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale
per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una
disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle
graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio
del principio del merito posto a fondamento della procedura di
reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per
quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.4. – L’art. 1,
comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, risultando di conseguenza assorbite le
ulteriori censure.”
Per essere ancora più chiari, questo è l'articolo 3 della Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.”
Ricapitolando, a mio avviso:
1. L'aggiornamento delle graduatorie è finalizzato a far valere i
titoli nuovi o non dichiarati precedentemente ed è quindi una procedura
meritocratica valida per il reclutamento dei docenti;
2. Tale aggiornamento non può comportare il sacrificio del merito a
favore dell'anzianità di iscrizione in graduatoria (leggi: inserimento
a pettine);
3. Nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera
circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo
comma, Costituzione) e per consentire l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese, non si possono bloccare le graduatorie ad esaurimento (leggi:
trasferimento).
A me pare di capire che:
1. Che l'aggiornamento è indispensabile;
2. Che esso può avvenire senza vincoli territoriali o blocchi di sorta
e quindi consentendo il trasferimento (ciò comporterebbe il mancato
rispetto della sentenza);
Carlo Priolo
carlo_priolo@virgilio.it