Il 12 gennaio
2011 il Consiglio di Stato ha emanato un parere, su richiesta della
Presidenza del Consiglio, Dipartimento funzione pubblica, su "Principi
e criteri di rappresentatività sindacale per il pubblico impiego alla
luce del DLgs n. 150/2009".
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ritiene che non ci siano
motivi per rinviare ulteriormente le elezioni delle RSU. Esattamente
quello che la CGIL e la FLC da mesi affermano, esattamente il contrario
di quanto sostengono CISL, UIL e altri, sostenuti amabilmente dall'ARAN.
Andiamo per ordine
La legge 4 marzo 2009 n. 15 e il decreto attuativo n. 150 del 2009
(dell'art. 65, comma 3) hanno imposto la proroga delle RSU al 30
novembre 2010, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione.
La legge 30 dicembre 2009 n. 194 ha poi completato il quadro,
stabilendo che si fa riferimento alla rappresentatività accertata in
base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
Insomma, tutto bloccato, determinazione della rappresentatività,
elezioni e contratti (ma questa è un'altra storia).
In tutti questi mesi, come risulta dai resoconti delle diverse
riunioni, la CGIL è stata l'unica organizzazione sindacale a spingere
per la chiusura di un accordo sulla ridefinizione dei comparti e la
calendarizzazione delle elezioni RSU (altro che sindacato del NO!),
tutti gli altri hanno sempre inscenato una recita che aveva un solo
obiettivo, perdere tempo, spostare in avanti il problema, evitare le
elezioni.
Il tarlo del dubbio deve aver colto il Ministro Brunetta che, a seguito
della situazione di stallo, ha chiesto al Consiglio di Stato un parere
domandando "se occorra (comunque) procedere all'elezione delle
Rappresentanze sindacali unitarie entro la data del 30 novembre 2010
ovvero se sia propedeutica alle elezioni stesse la definizione dei
nuovi comparti come previsto dal primo periodo dell'art. 65, comma 3,
prima citato, con la conseguenza che il predetto termine del 30
novembre non potrebbe che ritenersi ordinatorio." In sostanza, il
quesito è se la "la previa definizione dei nuovi comparti sia
propedeutica alla elezione delle RSU". La risposta è no e ampiamente
argomentata.
Il Consiglio di Stato elenca le motivazioni:
1. Se non vi sono elezioni periodiche, le relazioni sindacali si
svolgono senza mandato;
2. La legittimità delle prerogative sindacali deve essere misurata con
dati oggettivi, il voto dei lavoratori;
3. Il sistema sindacale è legittimo se soggetto a verifiche;
4. Il pluralismo sindacale viene garantito solo da elezioni periodiche;
5. I lavoratori attraverso le elezioni esercitano le funzioni di
indirizzo;
6. Il ricorso al voto serve a cogliere il peso specifico dei sindacati
nelle trattative;
7. Assicurano una rappresentatività pienamente legittimata.
Non ci sarebbe da aggiungere altro, ma il Consiglio di Stato (pur
richiamando erroneamente l'art. 38 anziché 39 della Costituzione)
menziona anche due sentenze della Corte Costituzionale che censurano il
comportamento di due diverse amministrazioni. Il motivo del contendere
è sempre il rispetto della rappresentatività e l'obbligo di periodiche
verifiche. Buffa coincidenza, una delle due sentenze ha avuto origine
da un ricorso di una categoria della CISL.
Per concludere
La legge ordinaria non può comprimere il diritto alla rappresentanza
sindacale se non in modo temporaneo e con cadenze certe; se, scaduti i
termini della sospensione (30 novembre 2010), non si è verificato il
mutamento di sistema (ridefinizione dei comparti contrattuali), il
diritto alle elezioni si "riespande" in modo automatico. Inoltre, la
"cristallizzazione" del calcolo del peso specifico dei sindacati, non
incide sulle altre ragioni che rendono incomprimibile il diritto ad
esprimere la rappresentanza sindacale.
A questo punto, non ci sono più scuse, cessi ogni pratica
ostruzionistica. La CGIL chiede che si fissi al più presto la data
delle elezioni RSU. La parola passi ai lavoratori.
(da Flc-Cgil)
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