L´USR della Basilicata
fornisce alcune precisazioni per una corretta gestione delle supplenze
Il 22 novembre scorso il Direttore Generale dell´Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata con la nota prot. n. 7934 inviata ai
dirigenti scolastici della Regione è intervenuto sul tema della
corretta gestione delle supplenze brevi, dopo l´emanazione della nota
ministeriale n. 9839 del 8 novembre 2010.
Il procedimento delle supplenze brevi, si legge nella nota, è connesso
alla garanzia del diritto allo studio degli studenti,
costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei
docenti. Pertanto a fronte di
assenze del personale docente deve conseguentemente provvedersi
alla nomina dei supplenti.
Non
risulta invece praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la
soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi
del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun
regolamento, ma, puntualizza l´USR, costituisce di fatto, sia pure in
via temporanea, una modifica dell´organico non autorizzata, la
costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di
sicurezza.
Appare
altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle
scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di "
sostegno", per sostituire il personale assente.
Infatti ove
esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e
supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e
motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere
parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale
interessato. Il docente di sostegno, d´altro canto, svolge la sua
delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di
riferimento.
Resta fermo che trattasi di indicazioni operative date dall´Ufficio
scolastico della Basilicata, ma i riferimenti sostanziali e completi
ivi enunciati non possono non valere per l´intero territorio nazionale.(da
Gilda)
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