Superate le
procedure di conciliazione dalla nuova normativa. Entro dicembre
avverrà il deposito dei ricorsi al giudice del lavoro, entro giugno si
otterrà l’esito in merito a richieste di stabilizzazione, scatti di
anzianità, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto,
risarcimento danni e condanna alle spese della P.A..
L’approvazione, avvenuta il 19 ottobre 2010, del Disegno di legge n.
1441-quater-F (Collegato al lavoro), tra le molte novità - alcune delle
quali incostituzionali come già segnalato dall’ANIEF - ha riscritto
anche le regole per la conciliazione e l’arbitrato, modificando gli
artt. 410, 411, 412, 412-ter, 412-quater e 420 del codice di procedura
civile e abrogandone gli artt. 410-bis e 412-bis. Alla luce di
queste modifiche, il tentativo di conciliazione, salvo che per le
controversie in merito alla certificazione dei contratti di lavoro, non
è più obbligatorio ma solo facoltativo. Pertanto, a dispetto dei
comunicati precedenti inviati agli stessi soci, acclarata dalle
innumerevoli conciliazioni fin qui svolte dall’ANIEF l’ostinata volontà
dell’Amministrazione a ricorrere a procedure che violano la normativa
nazionale e comunitaria, confortati dalle nuove sentenze favorevoli dei
tribunali italiani, ANIEF comunica ai propri soci che procederà
immediatamente e direttamente all’organizzazione dei ricorsi nominali e
individuali al giudice del lavoro. Pertanto, con la presente, invia le
prime istruzioni operative per procedere al deposito delle istanze dei
soci presso i tribunali competenti territorialmente (entro dicembre
2010 nel caso in cui si fornisca ai legali tutta la documentazione
richiesta), affinché il diritto alla stabilizzazione, al recupero degli
scatti biennali di anzianità e delle mensilità non fruite a causa di
contratti illegittimamente stipulati al 30 giugno anziché al 31 agosto,
nonché i relativi risarcimenti danni e condanne alle spese della P. A.,
possano essere riconosciuti direttamente dal giudice del lavoro con
procedura d’urgenza entro la fine dell’anno scolastico in corso
(giugno-agosto 2011).
Requisiti per l’adesione:
I ricorsi sono riservati ai soci ANIEF, docenti o ATA, precari o di
ruolo (nel caso in cui si chieda il risarcimento danni per gli anni
pregressi, utile anche per la ricostruzione di carriera e/o la
pensione):
- che avevano già seguito le procedure per attivare le conciliazioni
(adesso non più necessarie), sia che queste siano già state espletate o
meno e indipendentemente dal loro eventuale esito comunicato dall’Anief
e/o dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL);
- che avevano fatto richiesta per attivare le conciliazioni (adesso non
più necessarie) ma che ancora non avevano ricevuto dall’Anief i
relativi modelli di istanza;
- che ancora non avevano manifestato ad Anief la loro intenzione di
attivare le procedure ma che adesso intendono farlo.
Premesso che la prescrizione per questi ricorsi è quinquennale per il
damnum (risarcimento danni) richiesto e non per il petitum
(riconoscimento giuridico della nomina o dell’anzianità retributiva), e
che il giudice può condannare alle spese la parte soccombente, l’ANIEF
confortata dal parere del proprio ufficio legale, ritiene che, in caso
di contenzioso:
A) abbia diritto all’immissione in ruolo e al risarcimento danni il
docente/Ata precario con un’anzianità di tre anni per il quinquennio
precedente (incluso o meno l’anno in corso) con contratti al 30 giugno
su posto vacante e disponibile o al 31 agosto;
A1) abbia diritto all’estensione del contratto dal 30 giugno al 31
agosto e al risarcimento danni, utile anche ai fini della ricostruzione
della carriera, il docente/Ata di ruolo che per ogni anno di precariato
antecedente al luglio 2010 (minimo due) abbia prestato servizio
fino al 30 giugno su posto vacante e disponibile;
A2) abbia diritto all’estensione del contratto dal 30 giugno al 31
agosto e al risarcimento danni, utile anche ai fini della ricostruzione
della carriera, il precario docente/Ata che per ogni anno di precariato
abbia prestato servizio fino al 30 giugno su posto vacante e
disponibile;
A3) abbia diritto agli scatti biennali di anzianità e al risarcimento
danni, il docente/Ata di ruolo, per tutti gli anni di precariato
pregressi in cui abbia prestato servizio fino al 30 giugno o al 31
agosto;
A4) abbia diritto agli scatti biennali di anzianità e al risarcimento
danni, il precario docente/Ata per tutti gli anni di precariato
pregressi con la maturazione del nuovo livello retributivo alla stipula
del nuovo contratto o per il nuovo contratto in corso, che abbia
prestato servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto;
B) possa reclamare il diritto all’immissione in ruolo e/o al
risarcimento danni ogni precario docente/Ata con un’anzianità di tre
anni, per gli anni precedenti (incluso o meno l’anno in corso) con
contratti al 30 giugno su posto vacante e disponibile o al 31 agosto;
C) possa reclamare il diritto all’immissione in ruolo e al risarcimento
danni ogni precario docente/Ata con un’anzianità di tre anni per il
quinquennio precedente (incluso o meno l’anno in corso) con contratti
al 30 giugno;
D) possa reclamare il diritto all’immissione in ruolo e/o al
risarcimento danni ogni precario docente/Ata con un’anzianità di tre
anni per gli anni precedenti (incluso o meno l’anno in corso) con
contratti al 30 giugno;
E) possa reclamare il diritto all’immissione in ruolo e/o al
risarcimento danni ogni precario docente/Ata con un’anzianità di due
anni, per gli anni precedenti (incluso o meno l’anno in corso), con
contratti al 30 giugno su posto vacante e disponibile o al 31 agosto;
F) possa reclamare il diritto all’immissione in ruolo e/o al
risarcimento danni ogni precario docente/Ata con un’anzianità di tre
anni per il quinquennio precedente (incluso o meno l’anno in corso) con
contratti al 30 giugno;
G) possa reclamare il diritto all’immissione in ruolo e/o al
risarcimento danni ogni precario docente/Ata con un’anzianità di due
anni per gli anni precedenti (incluso o meno l’anno in corso) con
contratti al 30 giugno;
Il personale docente e Ata, inoltre, dovrà risultare regolarmente
inserito a pieno titolo nelle rispettive graduatorie permanenti e/o a
esaurimento per ognuno degli anni di servizio per i quali si ricorre.
Per i ricorsi, si ritiene opportuno indicare espressamente la natura
del posto ricoperto (se vacante e disponibile) riscontrabile secondo
modelli che saranno messi a disposizione dall’ANIEF.
Istruzioni per la pre-adesione:
Coloro i quali avevano già inviato agli indirizzi mail dedicati
r.ruolo@anief.net, r.contratti@anief.net e r.scatti@anief.net apposita
richiesta di attivazione della procedura di conciliazione
(indipendentemente dalla risposta ricevuta o meno dal Sindacato) devono
inviare una nuova mail entro il 7 novembre 2010 a r.ruolo@anief.net
(ricorso stabilizzazione), r.contratti@anief.net (ricorso
trasformazione contratti al 30.06 su posto vacante e disponibile in
contratti al 31.08) e r.scatti@anief.net (ricorso per il riconoscimento
degli scatti biennali di anzianità) per la pre-adesione ai relativi
ricorsi. Nell’oggetto della mail bisognerà indicare: “pre-adesione
ricorso (ruolo, contratti o scatti a seconda dei casi)”, e nel testo
Cognome, Nome, Codice fiscale, docente/ATA (scegliere un’opzione), tel.
fisso, tel. cellulare, comune e provincia di residenza, comune e
provincia di domicilio lavorativo (solo se diversi da quello di
residenza). La stessa procedura di pre-adesione sopra descritta dovrà
essere seguita, sempre entro il 7 novembre, anche da coloro che
aderiscono per la prima volta a questi ricorsi.
Entro il 15 novembre 2010, tutti i soci che avranno inviato la
pre-adesione entro il termine indicato riceveranno nuove istruzioni
sulla documentazione da fornire, sul rappresentante legale
convenzionato con l’ANIEF e sul luogo di riferimento dove recarsi per
firmare regolare mandato e perfezionare l’adesione al ricorso
propedeutica al deposito dello stesso. Chi invierà la pre-adesione dopo
il 7 novembre riceverà le istruzioni nelle settimane successive.
http://www.anief.org/content_pages.php?pag=615&sid=
redazione@aetnanet.org