L'art. 1, comma 4-quater della legge 4
novembre 2009, n. 167 esclude espressamente la possibilità per il
personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al
decreto legge n. 97 del 2004 di spostare in un’altra classe di concorso
il punteggio del servizio già dichiarato in altra classe di concorso.
La previsione normativa, inoltre, sfugge ai dubbi di legittimità
costituzionale sollevati dalle parti appellate: essa esprime, infatti,
una scelta di merito del legislatore, il quale, in una valutazione
comparativa degli opposti interessi in gioco, ha inteso privilegiare la
necessità di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle
attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad
esaurimento.
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_7595-2010.html
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