Nel primo caso:
il docente che non intende esprimere alcuna preferenza di scuola
/distretto/comune nel movimento quale soprannumerario, compila la
domanda solo nelle sezioni riguardanti i propri dati anagrafici e
riportando il punteggio indicato nella graduatoria d'istituto.
In questa ipotesi se nel corso della mobilità si dovesse liberare un
posto nella scuola di titolarità, il docente soprannumerario rimane
nella propria scuola, in caso contrario verrà trasferito d'ufficio.
Nel secondo caso:
il docente soprannumerario opta per rimanere nella scuola di
titolarità nella speranza che si liberi un posto durante l'
effettuazione della mobilità effettuando una scelta condizionata (Nella
sezione E del modulo di domanda) sulle scuole/comuni/distretti, che
verranno prese in considerazione dal sistema di elaborazione dei dati,
solo nell’ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di
titolarità del docente.
E' importante sottolineare che il docente che sceglie il trasferimento
a domanda condizionata, deve barrare la casella no nella sezione E n.22
del modulo di domanda
Cosa implica il barrare la casella no
nella sezione E n.22 del modulo di domanda?
Potrebbe implicare che il docente venga reintegrato nell’organico
dell’istituto con conseguente annullamento della sua domanda di
trasferimento.
Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche
nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di
titolarità ed altra scuola.
Potrebbe impilcare che se nella scuola di titolarità del docente non si
riformasse il posto perso, il sistema di rielaborazione dei dati
inseriti in domanda prenda in considerazione nell’ordine le
preferenze espresse allo scopo di soddisfare le richieste stesse nel
rispetto della sequenza procedurale prevista dal CCNI.
In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento
senza alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non
soprannumerari e con il punteggio che gli compete a domanda.
Nel caso si ottenga il trasferimento in una delle sedi richieste, il
docente risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni
caso, diritto per un sessennio, ad ottenere il diritto a rientrare
nella sede di attuale titolarità, o in subordine nel comune, di
precedente titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere
sempre nell'ambito del sessennio dall'avvenuto trasferimento,
l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità ovvero in una
scuola ad essa viciniore, in base alle modalità ed ai termini fissati
nell'annuale contrattazione decentrata sulle utilizzazioni.La mancata
presentazione della relativa domanda per un anno del sessennio,
interrompe il diritto al rientro negli anni successivi.
Nel terzo e ultimo caso:
il docente soprannumerario decide di preferire l'intenzione di ottenere
il trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda,
all'eventuale permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che
nella stessa si riformi il posto durante l'effettuazione dei
trasferimenti. In questo caso deve barrare la casella si nella sezione
E riga n.22.
Cosa implica il barrare la casella si nella sezione E n.22 del modulo
di domanda?
il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze
espresse. Il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il
diritto di rientro e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un
sessennio, possibilità concessa, solo a coloro che ottengono il
trasferimento condizionato o trasferimento d'ufficio.
il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze
espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il
posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la
sua posizione di soprannumero; se non si verifica nessuna delle due
ipotesi precedentemente esaminate, il sistema di rielaborazione dei
dati, procede all'effettuazione del trasferimento d'ufficio con il
punteggio ottenuto dal docente nella graduatoria d'istituto.
Lucio Ficara Flc