L'on.
Antonino Russo in data 8 marzo 2010 rispondendo ad una interrogazione
presentata nella VII Commissione cultura alla Camera, volta a conoscere
le disposizioni per il miglioramento del’offerta didattica per i
prossimo anno scolastico, in merito ad uno specifico quesito
riguardante i posti di sostegno, il sottosegretario Viceconte ha
replicato che la tematica relativa all'assegnazione ad ogni alunno
delle ore di sostegno richieste, in deroga al tetto massimo consentito,
in presenza di certificazione di handicap grave è stata affrontata
nella circolare n. 37 del 13 aprile 2010, con la quale è stato
trasmesso alle direzioni scolastiche regionali lo schema di decreto
interministeriale sulle dotazioni organiche per l'anno scolastico
2010/2011.
“In particolare, nella suddetta circolare si è preliminarmente
richiamata la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato: l'illegittimità dell'articolo 2, comma
413, della legge finanziaria 2008, varata durante la precedente
legislatura, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei
posti degli insegnanti di sostegno; l'illegittimità dell'articolo 2,
comma 414, della stessa legge finanziaria, nella parte in cui escludeva
la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449,
di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza, nelle
classi, di studenti con disabilità gravi, una volta esperiti gli
strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
È stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto
massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in
organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti
problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione
relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un
docente ogni due alunni disabili.
Ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della Consulta, il
Ministero si è riservato di fornire ulteriori, specifiche indicazioni
nella circolare sull'adeguamento dell'organico di diritto alla
situazione di fatto, indicazioni che dovranno scaturire da confronti
con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del
delicato problema.
Nella sopra citata circolare si è, fra l'altro, evidenziato che la
Corte Costituzionale non ha invece rivolto censure al comma 414 sopra
menzionato, nella parte in cui prevede che la dotazione dell'organico
di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente
rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento,
nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento
del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico
2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, nell'anno
scolastico 2010/2011, ultimo anno del triennio, determinare un organico
di diritto di complessivi 63.348 posti. Nella tabella E, colonna A,
dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di
organico di diritto relativa all'anno scolastico 2010/2011, comprensiva
dell'ultima quota di incremento pari 4.885 unità. La terza quota del
previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile
sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.
Per completezza di quadro espositivo, nella suddetta Tabella E è stata
aggiunta la colonna C, che riporta il numero complessivo di posti
fondatamente attivabili in ciascuna regione nell'anno 2010/2011,
comprensivo sia della dotazione di organico di diritto che di quella di
organico di fatto.
Inoltre, sempre nella citata circolare n. 37, si è fatto presente che,
ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno
aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da
parte del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi
dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605,
lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è
affetto l'alunno.
Si è pure fatto presente che i direttori scolastici regionali, in
accordo con le Regioni, gli enti locali e gli altri livelli
istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e
accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per
l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione
di reti di scuole.
E ancora, si è ricordato che le classi delle scuole di ogni ordine e
grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono
alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri
di cui all'articolo 5 del Regolamento sul dimensionamento.
Infine, si è raccomandata la massima attenzione nella costituzione
delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto
possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse
con più di 20 alunni”.