Sostituzione dei docenti assenti nella scuola secondaria: chiarimenti ministeriali
Il MIUR ha emanato l'odierna nota prot. n. 14991 con la quale fornisce chiarimenti in merito alla sostituzione del personale docente assente - fino ad un massimo di 15 giorni - nella scuola secondaria.
Fermo restando l'obbligo di utilizzare a tale fine personale totalmente o parzialmente a disposizione, la nota 14991 ribadisce che l'assunzione - da parte dei docenti in servizio nella scuola - di ulteriori ore di insegnamento, fino ad un massimo di 24, è facoltativa (art. 22, comma 6, legge 449/01, la "Finanziaria 2002").
La nota 14991, infine - come sostenuto dalla CISL Scuola fin dall'emanazione della suindicata legge - sottolinea che in tutti i casi nei quali le disposizioni citate "non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo". Ecco l'allegato
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Uffici Scolastici Provinciali
Nota prot. n. AOODGPER 14991 Roma, 6 ottobre 2009
Oggetto: Supplenze temporanee personale docente.
Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche, a causa di
assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà
nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni.
A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria
prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale
docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di
un orario massimo di 24 ore settimanali.
Tali disposizioni sono contenute nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001,
n. 449, in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l’art. 7, comma 3,
del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M.
n. 131 del 13.6.2007.
Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si precisa che mentre
per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore
settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di
ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di
24 ore settimanali, risulta opzionale.
Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di
rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi
in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione
dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei
riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di
assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.
Il Direttore Generale: Luciano Chiappetta