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Leggi: Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.

Normativa Utile

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;
VISTO l'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che ha previsto l'emanazione "di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi" del prerichiamato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di Belle Arti e degli altri Istituti superiori d'istruzione artistica e musicale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Norme modificative)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale)

1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale assicurano, nelle forme e con le funzioni previste dal presente decreto, rappresentanza e partecipazione ai diversi soggetti interessati alla vita della scuola stessa, alle sue attività ed ai suoi risultati.

2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a) a livello centrale, il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione;
b) a livello regionale, i Consigli scolastici regionali;
c) a livello sub-regionale, i Consigli scolastici locali.

Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione)

1. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è organo di consulenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni dello Stato in materia di istruzione e formazione.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", sugli indirizzi e standard nazionali del sistema educativo di istruzione e di formazione, sui piani di studio nazionali, sulla definizione e valutazione dei crediti scolastici, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, e sui raggruppamenti degli insegnamenti nelle classi di abilitazione.

3. Il Consiglio si pronuncia su ogni materia che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge, e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e alla formazione, e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

5. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è costituito da cinquantacinque componenti. Fanno parte del Consiglio:

a) quarantacinque componenti in rappresentanza delle istituzioni scolastiche statali, delle scuole paritarie, delle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle d'Aosta, dei quali: diciannove sono coloro che rivestono la carica, rispettivamente, di presidente e di vice-presidente dei Consigli scolastici regionali e del Consiglio scolastico della provincia autonoma di Trento; tre eletti, al loro interno, dai rappresentanti delle scuole paritarie nei predetti Consigli scolastici regionali; due, designati dal Consiglio scolastico della provincia autonoma di Bolzano, uno per le scuole di lingua italiana e uno per le scuole in lingua tedesca; uno, designato dalla commissione scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 4, comma 9, per le scuole di lingua slovena; uno, designato dal Consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta, per le scuole della Valle d'Aosta;

b) dieci componenti nominati dal Ministro tra esponenti del mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, del lavoro, delle professioni, del mondo produttivo, del volontariato sociale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale.

6. La durata in carica dei componenti di cui al comma 5, lettera b) coincide con quella del Consiglio, di cui all'articolo 3 comma 1. Tali componenti decadono comunque dalla carica all'atto di cessazione di quella del Ministro che ha provveduto alla nomina.

7. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, o, rispettivamente, da un rappresentante della Provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Vice Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione. Ai membri del Consiglio può essere rinnovato l'incarico per non più di una volta. I membri del Consiglio in servizio nelle scuole statali possono essere esonerati, per la durata del mandato, dal servizio stesso. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti ivi compreso l'accesso alla dirigenza scolastica.

9. Con ordinanza del Ministro sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, le nomine e le designazioni dei componenti del Consiglio.

Art. 3
(Struttura e funzionamento del Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione)

1. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione dura in carica quattro anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza.

2. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

3. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.

4. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

5. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.

6. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4
(Consigli scolastici regionali)

1. È istituito, presso ogni ufficio scolastico regionale, il Consiglio scolastico regionale. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Esso esprime pareri, su richiesta, e formula proposte, di propria iniziativa, all'ufficio scolastico regionale e ai soggetti istituzionali che esercitano a livello regionale funzioni connesse all'organizzazione del servizio scolastico e formativo, in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa, di iniziative didattiche finalizzate ad agevolare i passaggi tra i sistemi e i percorsi formativi, di effettivo esercizio del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di educazione permanente.

2. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. In casi di particolare urgenza il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta giorni o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

3. Fanno parte del Consiglio scolastico regionale: i presidenti ed i vice-presidenti dei Consigli scolastici locali in numero, rispettivamente non superiore a quello delle province esistenti nella Regione, salvo quanto previsto dal comma 4; tre rappresentanti delle scuole paritarie eletti dalla rispettiva componente presente nei Consigli scolastici locali; due studenti eletti al suo interno dal coordinamento regionale rappresentativo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, e successive modificazioni; due genitori, eletti al suo interno dal forum regionale dei genitori di cui all'articolo 5-ter, comma 7, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, e successive modificazioni; tre rappresentanti della Regione; tre rappresentanti degli enti locali dei quali, uno dei comuni, uno delle province, uno delle comunità montane, ove queste siano esistenti nel territorio regionale, designati rispettivamente dalle corrispondenti articolazioni territoriali dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità montane (UNCEM); nel caso non siano presenti nel territorio regionale le comunità montane, sono designati due rappresentanti dei comuni; un esperto designato dalle università ed un esperto designato dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nel territorio regionale; un esperto designato da Unioncamere. Del Consiglio fa parte altresì il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale o altro dirigente in servizio nel medesimo ufficio da lui delegato.

4. Nelle regioni con un numero di province inferiore a sette si aggiungono, ai presidenti e ai vice-presidenti, ai sensi del comma 3, tanti ulteriori componenti fino a raggiungere il numero complessivo di quattordici componenti per le predette categorie. Tali componenti sono coloro che nelle elezioni dei presidenti e dei vice-presidenti dei consigli scolastici locali hanno riportato il maggior numero di voti.

5. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i componenti presidenti dei Consigli scolastici locali o aggiunti a norma del comma 4, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, prima il presidente e successivamente un vice-presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente o vice-.presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il vice-presidente è scelto tra le componenti diverse da quella di appartenenza del presidente.

6. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Nel caso di parità delle posizioni di voto prevale il voto del presidente.

7. Il Consiglio adotta un regolamento nel quale disciplina l'organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni.

8. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale provvede alla costituzione e alla vigilanza sul Consiglio scolastico regionale e alla costituzione di una segreteria del Consiglio stesso.

9. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena aventi sede nell'ambito regionale del Friuli-Venezia Giulia le funzioni dei consigli scolastici regionali sono assunte dalla Commissione scolastica regionale costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, integrata con due rappresentanti degli studenti delle predette scuole.

10. I termini e le modalità per le elezioni, le designazioni e le nomine dei componenti dei consigli scolastici regionali sono stabiliti, fatta eccezione per le modalità di designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, con l'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 2, comma 9, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 5
(Consigli scolastici locali)

1. I Consigli scolastici locali sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali definite a norma del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319. I consigli hanno sede presso le sopra citate articolazioni territoriali dell'ufficio scolastico regionale ovvero presso istituzioni scolastiche, designate dal dirigente preposto al predetto ufficio. I consigli possono aver sede anche presso apposite idonee strutture eventualmente fornite dagli enti locali.

2. I Consigli scolastici locali durano in carica quattro anni. Essi esprimono pareri e formulano proposte, nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome, nelle seguenti materie: edilizia scolastica; distribuzione dell'offerta formativa; iniziative, anche comuni a reti di scuole, concernenti l'educazione permanente, alternanza scuola-lavoro, l'orientamento e il raccordo con i percorsi di istruzione e formazione superiore, l'effettivo esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, la continuità tra i cicli dell'istruzione e i passaggi tra i percorsi di istruzione e formazione, l'integrazione degli alunni portatori di handicap, nonché sui bisogni formativi sul territorio e delle opportunità culturali e sportive offerte agli studenti.

3. I Consigli scolastici locali altresì esprimono pareri agli enti locali, su loro richiesta, nelle materie a questi attribuite a norma dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

4. Fanno parte del Consiglio scolastico locale :

a) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito territoriale di riferimento sia non superiore a 150: un dirigente scolastico, cinque docenti, due genitori, due studenti, un'unità di personale ATA, un rappresentante delle scuole paritarie eventualmente presenti sul territorio;

b) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito territoriale di riferimento sia non superiore a 350: un dirigente scolastico, sei docenti, tre genitori, tre studenti, un'unità di personale ATA, un rappresentante delle scuole paritarie eventualmente presenti sul territorio;

c) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito territoriale di riferimento sia superiore a 350: due dirigenti scolastici, sette docenti, quattro genitori, quattro studenti, un'unità di personale ATA, due rappresentanti delle scuole paritarie eventualmente presenti sul territorio.

5. Fanno inoltre parte del Consiglio: tre componenti designati dagli enti locali; un esperto designato dalle università ed un esperto designato dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nel territorio di riferimento; un rappresentante di Unioncamere; un direttore di centro di servizio amministrativo, designato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

6. I dirigenti scolastici sono eletti dai dirigenti scolastici delle scuole funzionanti nell'ambito territoriale di riferimento. I docenti, i genitori e l'unità di personale ATA sono eletti dalle rispettive componenti elette nei consigli d'istituto. Gli studenti sono designati dalle consulte provinciali di cui all'art. 6 del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni. I rappresentanti delle scuole paritarie sono eletti dai rispettivi organi collegiali costituiti presso le scuole medesime a norma dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

7. Il consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra quelli eletti a norma del comma 6, primo, secondo e quarto periodo prima il presidente e successivamente un vice-presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente o vice-presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il vice-presidente è scelto tra le componenti di cui allo stesso comma 6, primo, secondo e quarto periodo, diverse da quella di appartenenza del presidente.

8. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia, nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con:

a) tre rappresentanti delle predette scuole, statali o paritarie, dei quali almeno uno designato delle scuole paritarie ove funzionanti nell'ambito territoriale;

b) un rappresentante dei genitori degli alunni eletto dalla relativa componente all'atto della elezione degli organi collegiali delle predette scuole;

c) un rappresentante degli studenti, eletto dalla relativa componente all'atto della elezione degli organi collegiali delle predette scuole.

9. Il Consiglio adotta un regolamento nel quale disciplina l'organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni.

10. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Nel caso di parità delle posizioni di voto prevale il voto del presidente. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'amministrazione richiedente può procedere. In casi di particolare urgenza il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni.

11. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale provvede alla costituzione e alla vigilanza sui Consigli scolastici locali. Il dirigente o funzionario preposto all'articolazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 1 provvede alla costituzione, eventualmente anche presso un'istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza della medesima articolazione, di una segreteria del Consiglio.

12. I termini e le modalità di elezione, di designazione e di nomina dei componenti del Consiglio scolastico locale sono stabiliti, fatta eccezione per le modalità di designazione dei rappresentanti degli enti locali, dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 2 comma 9, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui più enti locali partecipano allo stesso consiglio locale i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.

Art. 6
(Costituzione degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali territoriali previsti dal presente decreto sono costituiti, con i componenti eletti, designati o nominati, nel termine fissato con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9. I medesimi organi sono comunque validamente costituiti anche nel caso in cui la loro composizione risulti incompleta, fatte salve le successive integrazioni.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali."

Art.2
(Norme finali e abrogative)

1. Entro il 15 settembre 2005 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione. Fino all'insediamento dei predetti organi restano in carica il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i Consigli scolastici provinciali e i Consigli scolastici distrettuali costituiti secondo le disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

2. Con effetto dalla data di costituzione dei detti nuovi organi gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono abrogati. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, nelle quali si faccia riferimento a competenze, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei Consigli scolastici provinciali e distrettuali, incompatibili con il presente decreto legislativo, nonché l'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233. Le disposizioni del decreto legislativo n.297 del 1994, e successive modificazioni, compatibili con il presente decreto legislativo, contenenti riferimenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed al Consiglio scolastico provinciale si intendono riferite, rispettivamente, al Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione ed al Consiglio scolastico regionale.

3. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 503, comma 5, le parole "in conformità del" sono sostituite dalle parole "sentito il", e le parole da ", salvo che" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento.";

b) all'articolo 504, comma 1, le parole "su parere conforme" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento."

4. È abrogato l'articolo 139, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.










Postato il Giovedì, 04 dicembre 2003 ore 20:48:13 CET di Remigio Tosoni
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