Nonostante
le ripetute denunce pubbliche fatte dalla emanazione
dell'Ordinanza del Consiglio di Stato, che ha immesso nelle Graduatorie
ad Esaurimento (GAE) migliaia di docenti diplomati magistrale, nessun
avanzamento si è avuto nella spinosa vicenda, fatta di difformità
procedurale, di tempi diversi da un'amministrazione territoriale
all'altra, di valutazioni arbitrarie e dissimili nell'attribuzione del
punteggio, ecc.
Per questo, la nostra ricerca di strumenti normativi a sostegno delle
azioni di monitoraggio e di pressione, necessarie affinché
finalmente l'Ordinanza citata trovi la sua piena attuazione in tempi
celeri (ricordiamo che sono passati quasi tre mesi dalla sua
pubblicazione), non solo non cessa ma ci ha permesso di avvalorare
quanto la logica ci suggeriva. La chiave di tutto è contenuta proprio
nel Decreto Ministeriale di aggiornamento n. 235 del 2014, agli
articoli 9 e 10. Non crediamo sia compito nostro far rispettare le
regole scritte, ma delle amministrazioni stesse che, tra l'altro,
dovrebbero sostenere il cittadino nella loro corretta interpretazione,
non ignorarle, come sta accadendo in questo frangente.
L'aspetto più grave, oltre alla mancata attuazione delle procedure di
inserimento, infatti, che in alcuni casi ha evidenziato anche un certo
ostruzionismo, cosa questa che ha imposto l'invio di numerose diffide
da parte dei nostri legali, è relativo proprio al calcolo del
punteggio, fatto sulla base, è opportuno ricordarlo, su domande che gli
UST hanno rigettato, perché difformi rispetto alle regole imposte dal
Decreto di aggiornamento. Quando i ricorrenti inoltrarono la loro
domanda cartacea, infatti, erano ben consapevoli del fatto che questa
fosse una formalità necessaria al fini di dimostrare l'interesse
all'inclusione, richiesta formalmente con un atto di impugnazione del
Decreto stesso, che li vedeva esclusi. La normale conseguenza
dell'esclusione era, come è stato, la dichiarazione di non validità
delle domande prodotte, in alcuni casi persino cestinate.
Nel Decreto
di aggiornamento, infatti, l'articolo 9 al comma 6 recita: "tutte le
tipologie di domande di cui al precedente comma 1 devono essere
obbligatoriamente presentate, con la modalità via web sopradescritta".
Peccato che le regole siano dimenticate, disattese, travisate solo
quando fa comodo, solo quando si debba ostacolare il normale
percorso di un iter legale che ha dato ragione a oltre duemila persone.
Poco più sotto, infatti, troviamo l'articolo 10 con questa importante
precisazione al comma 1: "E' ammessa la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente
autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la
regolarizzazione". In sostanza, già era prevista dal decreto una
formula necessaria a favorire la regolarizzazione di domande
incomplete.
Allora, perché una domanda dichiarata nulla è adesso
considerata valida e a tutti gli effetti vincolante nella definizione
del punteggio da attribuire per l'inclusione in GAE dei ricorrenti?
Perché in alcune regioni è stato permesso di rettificare le
dichiarazioni di teli domande e in altre no? Perché nemmeno le istanze
in autotutela avanzate dai nostri ricorrenti hanno indotto le
amministrazioni territoriali ad esigere che il MIUR desse indicazioni
univoche e avviasse una procedura formale per chi ha ottenuto il
provvedimento di inclusione? Ricordiamo, infatti, che la procedura on
line non poteva in alcun modo essere utilizzata dai ricorrenti, tanto
meno adesso, cosa questa avanzata come scusa da alcuni UST che non
provvedono all'inserimento perché "non sanno come fare"!
Chissà se e quando avremo risposte a queste domande o se, invece,
dovremo procedere rivolgendoci, ancora una volta, alle autorità
competenti!
Valeria Bruccola per Adida