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Graduatorie: Due sentenze pressocchè coeve (ma giunte a conclusioni diametralmente opposte) sul servizio militare prestato non in costanza di nomina

Redazione
Due sentenze pressocchè coeve (ma giunte a conclusioni diametralmente opposte) inducono a fare il punto sugli approdi cui è giunta la giurisprudenza in subiecta materia.
Com’è noto, la giurisprudenza si era da tempo orientata nel senso di riconoscere il servizio militare prestato non in costanza di nomina, alla sola condizione di aver precedentemente conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso nelle graduatorie.
L’art. 485 della legge speciale di cui al D.Lgs. n. 297/1994 (“Testo Unico della Scuola”), nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa:“il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”.

Le disposizioni regolamentari (cfr. ad esempio il D.M. n.44/2011) disciplinanti le graduatorie, invece, stabiliscono la valutazione del servizio militare (e di quelli assimilati) solo se prestati in costanza di nomina.

Secondo il giudice amministrativo, col criterio seguito dall’Amministrazione, “si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi”.

La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive” (TAR Lazio, sentenza n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Il principio affermato dalla sentenza TAR Lazio è stato confermato e ribadito dal Consiglio di Stato con ordinanze seriali, che hanno ritenuto che “la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima, introducendosi un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee” (cfr. sentenze n. 4028, n. 4031, n. 4032 del 31 luglio 2009).

A seguito dell’emanazione del nuovo codice militare ( D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento di una parte della giurisprudenza, in quanto l’art. 2050 di tale disposizione (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) prevede la valutabilità del periodo trascorso come militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”.

Tale orientamento è stato però superato dai successivi approdi giurisprudenziali (cfr. ex multis Trib. Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Trib. Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Trib. Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Trib. Catania, sentenza n.940/11 del 10 febbraio 2011; Trib. Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Trib. Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, nonché Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, su questo sito.

L’annotata sentenza del Tribunale di Cuneo va invece annoverata tra quella parte (minoritaria) della giurisprudenza che ritiene insuperabile la circostanza di aver ottenuto la nomina per una supplenza prima della chiamata alle armi e aver prestato il servizio militare in pendenza del rapporto di lavoro.

Il Giudice del lavoro – pronunciandosi su un ricorso patrocinato dai legali dell’ANIEF- ha ritenuto che le graduatorie scolastiche debbano essere considerate alla stregua di un pubblico concorso.

Di diverso avviso, la Corte d’Appello di L’Aquila che -chiamata a pronunciarsi in merito alla citata sentenza del tribunale di Lanciano- ha respinto l’appello, ritenendo che – come precisato sia dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n.11 del 12.07.2011 sia dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3032/2011– le graduatorie ad esaurimento non siano equiparabili ad un pubblico concorso, trattandosi di un elenco costituito da docenti in possesso del titolo abilitante in attesa dell’immissione in ruolo, “così che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un pubblico impiego”.

Per completezza, si osserva inoltre che la difesa erariale ha sostenuto in altre occasioni l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo e non nel capo relativo al personale non di ruolo.

In realtà, l’art. 541, 2° comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: “Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.

Sia consentita allo scrivente un’ultima, personale, considerazione.

Chi non ricorda la celebre battuta del principe De Curtis (in arte Totò): “sono un uomo di mondo: ho fatto il militare a Cuneo”?

Triste parabola: ai giorni nostri, chi presta il servizio militare a Cuneo non solo non è più “uomo di mondo”, ma non ottiene neppure la valutazione del servizio militare.
Avv. Francesco Orecchioni - Dirittoscolastico.it








Postato il Giovedì, 27 giugno 2013 ore 07:30:00 CEST di Michelangelo Nicotra
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