Dopo anni e anni…
finalmente!… Era ora! Il nostro Governo ha assunto le sue decisioni in
merito al Quadro Europeo delle Qualifiche, o meglio alla necessità di
dichiarare a quale degli otto livelli indicati dall’Unione europea fin
dal 5 settembre del 2006 (è la data della proposta di Raccomandazione,
poi approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 23 aprile 2008)
corrisponda ciascuno dei nostri titoli di studio. Si veda al proposito
l’“Accordo
sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al
Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF),
di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del dlgs 28
agosto 1997, n. 281, n. 252”, sottoscritto il 20 dicembre 2012.
Dall’Accordo si evincono le seguenti corrispondenze tra i livelli
europei e i nostri titoli di studio:
livello1 – diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
livello 2 – certificato delle competenze di base acquisite in esito
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
livello 3 – qualifica di operatore professionale;
livello 4 – diplomi conclusivi del secondo ciclo di istruzione; diploma
professionale di tecnico; certificato di specializzazione tecnica
superiore;
livello 5 – diploma di Istruzione Tecnica Superiore;
livello 6 – laurea; diploma accademico di primo livello;
livello 7 – laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello;
master universitario di primo livello; diploma accademico di
specializzazione (I); diploma di perfezionamento o master (I);
livello 8 – dottorato di ricerca; diploma accademico di formazione alla
ricerca; diploma di specializzazione; master universitario di secondo
livello; diploma accademico di specializzazione (II); diploma di
perfezionamento o master (II).
Nell’Accordo leggiamo anche che occorre “adottare le misure necessarie
affinché, a far data dall’1 gennaio 2014, tutte le certificazioni delle
qualificazioni rilasciate in Italia… riportino un chiaro riferimento al
corrispondente livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni per
l’apprendimento permanente”. Gli 8 livelli europei sono scanditi
secondo tre descrittori, ormai noti anche nel nostro Paese: conoscenze,
abilità e competenze; e di ciascun livello si indicano le rispettive
corrispondenze. Per quanto riguarda la conclusione del primo ciclo
italiano, gli esiti di apprendimento indicati dall’Unione europea sono
i seguenti:
- conoscenze: conoscenze generali di base;
- abilità: abilità di base necessarie per svolgere mansioni/compiti
semplici;
- competenze: lavorare o studiare sotto supervisioni diretta in un
contesto strutturato.
Com’è noto, la competenza relativa al lavoro non riguarda il nostro
ordinamento, in quanto “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata
al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione
obbligatoria” (dlgs 345/99, art. 5), quindi dopo il compimento dei 16
anni di età. E’ opportuno ricordare che ai 15 anni di età è possibile
accedere all’apprendistato di primo livello, finalizzato al compimento
dell’obbligo di istruzione, al conseguimento di una qualifica di primo
livello e a un diploma professionale (si veda il Testo Unico
sull’apprendistato, dlgs 167/2011).
Per quanto riguarda il conseguimento dell’obbligo di istruzione
decennale (si consegue nei percorsi del secondo ciclo di istruzione,
nei percorsi dell’istruzione e formazione professionale regionale e
nell’apprendistato), gli esiti di apprendimento indicati dall’Unione
europea sono i seguenti:
- conoscenze: conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro e di
studio;
- abilità: abilità cognitive e pratiche di base necessarie per
utilizzare le informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e
risolvere problemi di routine, utilizzando regole e strumenti semplici;
- competenze: lavorare o studiare sotto supervisioni diretta con una
certa autonomia.
Il quarto livello interessa gli studenti che concludono e superano il
secondo ciclo di istruzione. Gi esiti di apprendimento, di cui al
quarto livello europeo, sono i seguenti:
- conoscenze: conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un
ambito di lavoro e di studio;
- abilità: una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per
creare soluzioni a problemi specifici in un ambito di lavoro e di
studio;
- competenze: autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di
lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento;
supervisionare il lavoro di routine di altre persone, assumendosi una
certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle
attività di lavoro e di studio.
L’accordo entrerà in vigore – come già detto – a partire dal primo
gennaio 2014. Ciò non significa che fin da quest’anno non si debba
porre attenzione a quanto da esso stabilito e alle corrispondenze che
corrono tra le finalità e gli obiettivi che sono proposti dalla nostre
norme – nella fattispecie, per quanto riguarda l’istruzione, ciò che è
prescritto nelle Indicazioni nazionali del primo ciclo, in quelle dei
licei, nelle Linee guida degli istituti tecnici e professionali e nei
decreti relativi all’innalzamento dell’obbligo di istruzione, dm 139/07
e 9/10 – e quanto indicato dai livelli della Raccomandazione europea.
Comunque, dal prossimo anno la certificazione dovrà diventare una
“cosa” seria, come si suol dire, soprattutto in considerazione del
fatto che i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche e
formative di un Paese membro dell’Unione europea sono leggibili e
spendibili negli altri Paesi membri. E, stante la difficile situazione
lavorativa, la mobilità di cittadini e titoli di studio all’Interno
dell’Unione assumerà in un prossimo futuro proporzioni sempre più
massicce. Pertanto, la certificazione delle competenze, a tutt’oggi
ancora per certi versi “snobbata” dalle nostre istituzioni scolastiche,
assumerà un rilievo sempre più importante e necessario. Va anche
ricordato che, in tale prospettiva, la certificazione delle competenze
alla conclusione del secondo ciclo di istruzione, a tutt’oggi
ampiamente “snobbata” in quanto il Miur non ha mai indicato quali siano
le competenze da certificare, nella tornata di esami del 2015 – al
compimento del riordino avviato nell’anno scolastico 2010/11 –
diventerà operativa. Com’è noto le Linee guida degli istituti
professionali e tecnici indicano con chiarezza le competenze
disciplinari terminali; invece, le Indicazioni per i licei sono più
vaghe in tale materia. Comunque, il Miur dovrà adottare i necessari
provvedimenti perché l’attuale procedura dell’esame venga riformulata.
L’attuale modello di certificazione (dm 26/09), anche se plurilingue,
si limita a indicare i punteggi ottenuti dal candidato, non le
competenze certificate. Pertanto, occorrerà rivedere la normativa che
regola le procedure dell’esame. I tempi ci sono, ma… speriamo che
l’amministrazione non si riduca all’ultimo momento. E non sarebbe la
prima volta!
Maurizio Tiriticco
Edscuola.eu