Lavoro
precario, manca pochissimo al clamoroso colpo di spugna. E mentre a
Roma si discute, Sagunto viene espugnata. Altro che art. 18 e riforma
del mercato del lavoro. Ancora poche ore e i diritti di centinaia di
migliaia se non di milioni di lavoratori saranno spazzati via
definitivamente da un colossale colpo di spugna nella più totale
assenza di informazione da parte dei sindacati, fatta salva qualche
apprezzabile eccezione. Annibale stavolta riveste i panni della Legge
Collegato Lavoro del 2011 che ha fissato al sessantesimo giorno
successivo al 31 gennaio 2011 (secondo la Cassazione al 29 febbraio
2012) la data di decadenza per l’impugnativa contro atti ritenuti
illegittimi quali gli avvenuti licenziamenti e l’illiceità del termine
apposto al contratto di lavoro scaduto. Per i contratti in corso i 60
giorni decorreranno dal sessantesimo giorno dal licenziamento. Sono
interessati soprattutto milioni di lavoratori a termine, che poi
avranno altri 270 giorni per far causa. Il settore più coinvolto
è la scuola, dove un esercito impressionante di insegnanti, bidelli,
tecnici e amministrativi, viene assunto per decenni con contratti a
termine, ma altri settori pubblici e privati saranno investiti da una
colossale sanatoria introdotta in favore dei datori di lavoro dal
precedente governo. L’avvocatessa Maria Grazia Pinardi, giuslavorista e
civilista del Foro di Bologna, è il legale dell’Ordine dei Giornalisti
dell'Emilia Romagna e sta assistendo molti precari, tra cui docenti e
giornalisti. Nelle scuole e nelle redazioni è molto diffusa e ritenuta
odiosa la violazione delle norme in materia di stabilizzazione del
rapporto di lavoro e di tutela del principio di uguaglianza tra
lavoratori. Sullo sfondo, la violata normativa comunitaria contenuta
nella Direttiva 99/70 CE sulla prevenzione degli abusi dei contratti a
termine e la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee di Lussemburgo che, come abbiamo ampiamente documentato nel
nostro libro "Una vita da supplente" e come sanno i tanti lettori che
l'hanno utilizzato per iniziare e sicuramente vincere la vertenza su
scatti di anzianità e risarcimento dei danni in favore dei precari,
sanziona lo sfruttamento dei precari e impone ai giudici nazionali di
considerare la Direttiva come immediatamente operativa nei Paesi
membri.
Avvocato, cosa succederà il 29
febbraio prossimo?
“Scadrà il termine decadenziale originariamente fissato per il 23
gennaio 2011, dall'art. 32 del collegato lavoro e poi prorogato dalla
Legge 10/2011che ha convertito il Decreto Legge 225/2010 (mille
proroghe) appunto al 29 febbraio 2012. In buona sostanza, entro la
suddetta data, i lavoratori che vogliono impugnare la risoluzione
dei loro contratti a termine intervenuta entro il 31 dicembre 2011 (ed
anche negli anni precedenti, salva la prescrizione quinquennale o
decennale da valutarsi caso per caso) dovranno indirizzare al datore di
lavoro un atto scritto (una raccomandata a/r) con il quale
rendono nota la loro volontà di contestare ed impugnare il recesso”.
Quali sono le categorie di lavoratori
interessati alla prescrizione e per quali diritti?
“Il nuovo termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnativa si
applicherà, d'ora in avanti, a tutte le ipotesi di invalidità del
licenziamento, ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, al
recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa anche nella modalità a progetto, al trasferimento di cui
all’art. 2103 del codice civile, all’azione di nullità del termine
apposto al contratto di lavoro ex artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001,
ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1,2 e 4
del D. Lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della L. 183/2010, ai contratti di lavoro a termine già conclusi
stipulati secondo la normativa previgente al D. Lgs. 368/2001, alla
cessione di contratto di lavoro avvenuto ai sensi dell’art. 2112 del
codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al giudice la
costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un
soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Cosa bisogna scrivere nella lettera di
impugnazione e a chi bisogna inviarla?
“La lettera raccomandata a /r, come detto, andrà indirizzata al proprio
datore di lavoro, dovrà essere spedita entro il 29 febbraio (come
affermato dalla Cassazione) e, senza ricorrere ad alcuna formula
specifica o sacramentale, dovrà contenere la chiara indicazione della
volontà del lavoratore di contestare l'intervenuta
risoluzione per i motivi che potranno essere indicati anche
genericamente. Per esempio, nullità e/o illegittimità del termine
apposto al contratto di lavoro determinato; inesistenza
dell'indicazione del progetto, adibizione del lavoratore a compiti
diversi rispetto a quelli indicati in progetto e così via”.
Poi occorre fare causa,
necessariamente?
“L'impugnativa diviene inefficace, e quindi il lavoratore sarà decaduto
definitivamente dalla possibilità di far valere i suoi diritti, se,
nell'ulteriore termine di 270 giorni dal ricevimento della raccomandata
di cui sopra, non sarà comunicata al datore la richiesta di
conciliazione od arbitrato ovvero non sarà depositato il ricorso
in tribunale”.
Cosa si può ottenere facendo causa?
“Il giudizio che dovesse concludersi con un accertamento favorevole al
lavoratore, per esempio con il riconoscimento della illegittima
apposizione del termine al contratto, potrà condurre, oltre alla
conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato a far data dalla
sua originaria costituzione, anche alla liquidazione di una indennità
risarcitoria, ulteriore rispetto alle retribuzioni dovute, da 2,5 a 12
mensilità”.
Chi lo ha deciso?
“La normativa è stata introdotta dal Governo Berlusconi, nel novembre
2010”.
Prima della normativa in questione
come funzionava l'azione giudiziaria a difesa dei diritti dei
lavoratori?
“La novella legislativa introdotta dal Collegato lavoro ha sostituito i
primi due commi dell'art. 6 della legge 604/1966 con due sostanziali
differenze rispetto al precedente assetto”
La prima.
“Prima di tutto il contingentamento e la riduzione dei tempi fissati
per valutare, davanti al giudice la legittimità del licenziamento
(ora complessivamente non più di 330 giorni sommando i termini per
l'impugnativa e quelli per promuovere il giudizio) e delle altre
ipotesi regolamentate. Prima, invece, dopo l'impugnativa nei 60 giorni
, il giudizio poteva essere radicato entro i termini prescrizionali
ovvero nei cinque anni successivi”
Qual è l’altra differenza?
“L'ampliamento del campo di applicazione della decadenza, applicabile a
tutte le ipotesi di licenziamento invalido - ossia nullità ed
annullabilità - e non solo, come precedentemente, al solo caso del
licenziamento ingiustificato ed a quello nullo per violazione del
procedimento previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Il termine di decadenza per l'impugnazione viene anche previsto, come
detto, per l'ipotesi che si debba accertare anche la sussistenza
stessa del rapporto di lavoro subordinato, ovvero quando non vi è
contratto ed è stato esteso a ricomprendere l'area dei contratti a
tempo determinato, dei rapporti parasubordinati, dei trasferimenti dei
dipendenti del passaggio a nuovo datore di lavoro per
effetto della cessione d'azienda”.
Vincenzo
Brancatisano
www.vincenzobrancatisano.it/articoli/pinardi.htm