Tre successive
sentenze emesse, diverse e contrastanti. Le riportiamo, di seguito.
- Il TAR del Lazio si è pronunciato nel senso di differire la decisione:
“Considerato che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti
l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della
decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla
data della prima Camera di Consiglio utile; P.Q.M. Respinge la
suindicata domanda di concessione di misure cautelari provvisorie e
fissa per l’esame in sede collegiale dell’istanza cautelare la Camera
di Consiglio del 6 dicembre 2011”.
- Lo stesso Tar del Lazio si è pronunciato nel senso di rigettare i
ricorsi:
“Considerato che il bando del concorso in questione consente
l’ammissione alle prove scritte previo superamento della prova
selettiva per test a risposta multipla; considerato che parte
ricorrente non ha superato detta prova propedeutica; che, quindi, non
sussistono le condizioni per ottenere l’accoglimento della istanza
cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis) Respinge la domanda di sospensione cautelare”.
- Il Tar della Puglia ha deciso di accogliere l’istanza cautelare:
“Considerato che le prove scritte del concorso di cui si tratta si
svolgeranno nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, cosicché la situazione
giuridica dei ricorrenti, nella qualità dedotta in ricorso, risulta
essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la
data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21
dicembre 2011) per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
P.Q.M. Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente
l’efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono la
partecipazione dei ricorrenti alle suddette prove scritte; Fissa la
camera di consiglio del 21 dicembre 2011 per la trattazione in sede
collegiale dell’istanza cautelare”. (da Anief)
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