Dal 2011,
con l’introduzione delle cosidette finestre mobili o a scorrimento,
sono stati allungati i tempi di attesa per la pensione. Maturato il
diritto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono attendere
ancora 12 mesi per percepire la pensione. Più lunga è l’attesa per gli
autonomi e i parasubordinati per i quali la pensione verrà pagata dopo
18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Si allunga ulteriormente, dalla maturazione del diritto,
l’attesa per andare in pensione. Le nuove decorrenze si applicano alle
pensioni di vecchiaia, a quelle di anzianità (comprese quelle liquidate
con 40 anni di contributi), nonché alle pensioni in totalizzazione
italiana per le quali l’attesa è di 18 mesi, anche se i contributi
totalizzati sono tutti da lavoro dipendente . Con la manovra estiva del
2011 è stata ulteriormente incrementata l’attesa per le pensioni di
anzianità con 40 anni di contributi. Infatti, per i lavoratori che
maturano il diritto a pensione di anzianità dal 2012 con 40 anni di
contribuzione, indipendentemente dall’età, la finestra mobile si
prolunga di un mese nel 2012, di 2 nel 2013 e di 3 dal 2014 .
Innalzata l’età per il pensionamento. Con le ultime manovre economiche
si è introdotto un meccanismo applicabile a tutti (lavoratrici e
lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati)
con il quale viene incrementata automaticamente l’età pensionabile in
relazione all’aumento della speranza di vita. Il meccanismo automatico
si applica alle pensioni di vecchiaia, a quelle di anzianità con la
“quota” e all’assegno sociale. Il primo incremento automatico dell’età
pensionabile, che sarà di 3 mesi, è previsto per il 2013 e i successivi
a cadenza triennale, a partire dal 2016. Dal 1 gennaio 2013 per la
pensione di vecchiaia, di anzianità e per l’assegno sociale, saranno
richiesti 3 mesi di età in più.
Nel caso di pensione di vecchiaia, ad esempio, il lavoratore dovrà
avere 65 anni e 3 mesi di età per maturare il requisito anagrafico,
dopo di che, per il pagamento della pensione, dovrà attendere ancora 12
mesi se lavoratore dipendente e 18 mesi se autonomo. Dal 2013, dunque,
il lavoratore dipendente percepirà la pensione di vecchiaia a 66 anni e
3 mesi. Per tutte le dipendenti inoltre, l’età per la pensione di
vecchiaia viene innalzata a 65 anni. In particolare, per le dipendenti
delle pubbliche amministrazioni l’innalzamento dell’età pensionabile a
65 anni è già prevista dal 2012; mentre per le lavoratrici del settore
privato (dipendenti, autonome e parasubordinate) l’innalzamento da 60 a
65 anni dell’età pensionabile è previsto in modo graduale a partire dal
2014.
Incremento automatico dell’età pensionabile in relazione alla speranza
di vita. Nelle tabelle che seguono si riportano i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia e di anzianità con gli incrementi di
età in relazione all’aumento della speranza di vita stimati dal governo
nella relazione tecnica alla legge n. 111/2011.
Assegno sociale. L’incremento automatico dell’età in relazione
all’aumento della speranza di vita si applica anche all’assegno
sociale. Pertanto, anche per i cittadini sprovvisti di reddito aumenta
l’età per percepire la prestazione sociale .
Innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore
pubblico. Dal 2012, alle donne dipendenti delle pubbliche
amministrazioni iscritte all’Inpdap, per la pensione di vecchiaia è
richiesto il requisito di 65 anni di età (tab. 6). L’innalzamento
dell’età pensionabile a 65 anni dal 2012 non si applica alle dipendenti
pubbliche che maturano il requisito anagrafico di almeno 61 anni
congiuntamente al requisito contributivo minimo entro il 31 dicembre
2011.
Innalzamento dell’età pensionabile per le lavoratrici del settore
privato. Per le lavoratrici del settore privato, in aggiunta
all’aumento dell’età in relazione alla speranza di vita, è previsto
l’innalzamento graduale da 60 a 65 anni; il primo incremento di un mese
è previsto dal 2014 e si arriverà all’aumento complessivo di 60 mesi (5
anni) nel 2026 (tab. 7). Dal 2026, con l’innalzamento a 65 anni
dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato, l’età
pensionabile degli uomini e delle donne sarà parificata. In concreto,
l’età effettiva di pensionamento sarà più elevata dei 65 anni (almeno
67 anni e 7 mesi) per l’adeguamento alla speranza di vita e per il
meccanismo delle decorrenze mobili o a scorrimento. Per rendere certo
il dato anagrafico dei 67 anni per il pensionamento di vecchiaia, che
era ipotizzabile calcolando l’adeguamento automatico dell’età in
relazione all’incremento della speranza di vita, con la legge di
stabilità è stato disposto che nel 2026 l’età di accesso al
pensionamento di vecchiaia per tutti non potrà essere inferiore a 67
anni.
Personale della scuola. Dal 2012, per il personale scolastico il
pensionamento viene ritardato di un anno. La pensione decorrerà
dall’inizio dell’anno scolastico o accademico, successivo a quello di
maturazione dei requisiti. Ciò determinerà un’attesa variabile per il
personale della scuola, da un minimo di 8 a circa 20 mesi (tab. 8). I
dipendenti della scuola e dell’Afam (Alta formazione artistica e
musicale, quali sono i conservatori e le accademie) che hanno già
maturato o che maturano i requisiti per il diritto a pensione entro il
31 dicembre 2011 e non hanno lasciato il lavoro potranno andare in
pensione il 1° settembre 2012, se dipendenti della scuola, o il 1°
novembre 2012 se dipendenti Afam (tab. 9). Nelle tabelle che seguono
sono riportati i requisiti per il pensionamento di vecchiaia (tab. 10)
e di anzianità (tab. 11) del personale della scuola, dopo le ultime
manovre economiche del 2010 e del 2011.
Si allunga l’attesa per la liquidazione del Trattamento di fine
servizio (Ibu e Tfr). Con la legge n. 148/2011, per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni che maturano i requisiti per il diritto a
pensione dopo il 13 agosto 2011 sono stati ulteriormente differiti i
termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio (indennità di
buonuscita; indennità premio di servizio; trattamento di fine
rapporto). I termini variano a seconda della motivazione che è alla
base della cessazione dal servizio. Il tempo di attesa per l’erogazione
del trattamento economico è particolarmente lungo: ben 24 mesi, per chi
si dimette volontariamente per conseguire la pensione di anzianità con
le “quote” senza aver compiuto i 65 anni di età e/o senza aver maturato
i 40 anni di anzianità contributiva. Nella tabella 12 si riepilogano
sinteticamente i termini entro i quali saranno liquidati i trattamenti.
Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000
euro, inoltre, bisogna aggiungere ai tempi di liquidazione indicati
nella tabella altri 12 mesi dalla prima liquidazione per percepire
l’importo compreso tra i 90.000 e 150.000 euro e attendere ulteriori 12
mesi per la liquidazione della parte eccedente i 150.000 euro.
Cosa cambia per chi è pensionato. Anche i pensionati hanno già dovuto
pagare e dovranno ancora pagare un onere per il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica. Infatti, dal 2011 si è tornati al
vecchio meccanismo di rivalutazione delle pensioni sull’aumento del
costo della vita, in quanto non sono stati rifinanziati i benefici
accordati dal governo Prodi. Per di più negli anni 2012 e 2013 la
rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte
il trattamento minimo Inps (2.341,75 euro mensili lordi) verrà
ulteriormente ridotta. Per queste pensioni, nel 2012 e 2013, la
rivalutazione non viene concessa, con esclusione della fascia di
importo fino a 3 volte il trattamento minimo sulla quale verrà concessa
nella misura del 70%. Ciò vuol dire che nel 2012 le pensioni di importo
lordo fino a 2.341,75 euro mensili saranno rivalutate con gli stessi
criteri adottati nel 2011, mentre per le pensioni superiori a tale
importo, l’indice Istat di rivalutazione sarà ridotto al 70% e
applicato solo fino a 1.403,05 euro. (di Giuliano Ferranti da
http://www.rassegna.it)
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