Questa volta
la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa merita di
essere commentata, anche se apparentemente non presenta novità rispetto
ad altre pronunce similari.
Preliminarmente va sottolineato che si tratta di una sentenza di
rigetto dell'opposizione delle parti ricorrenti (Cisl scuola e Flc
Cgil) già soccombenti, con vittoria di spese per l'amministrazione, nel
primo ricorso. Nella fattispecie il quid iuris riguardava la
possibilità del dirigente scolastico di adottare tutte le
determinazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività
dell'istituzione scolastica anche in assenza della stipula del
contratto integrativo di istituto.
Il dirigente del Liceo Scientifico "O.M.Corbino" ha disatteso il parere
della commissione bilaterale istituita ex art.4, comma 4, lettera d),
commissione che, lo ricordiamo, non ha poteri deliberanti, ma fornisce
solo "assistenza", peraltro ininfluente. Di conseguenza ha adottato con
atto unilaterale le determinazioni necessarie per l'attribuzione degli
incarichi al personale e per la retribuzione degli stessi. L'ha fatto
sulla base anche dell'art.40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001, come
integrato dal D.Lgs. 150/2009.
Ebbene, la novità sta in questo: «Per quanto poi riguarda la
circostanza che il dirigente abbia, nonostante la mancata
sottoscrizione del contratto integrativo n.3, proceduto
all'attribuzione degli incarichi, non si ravvisa alcun comportamento
volto a limitare l'attività sindacale»
Ad adiuvandum il giudice aggiunge che la questione era pacifica anche
prima dell'introduzione del comma 3-ter all'art.40 del D.Lgs.165.
Infatti, sulla questione basta il disposto dell'art.6, comma 5, del
CCNL/2007 del comparto scuola [«5. Fermo restando il principio
dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di
correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio
effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa»].
Il ricorso di CISL SCUOLA ed FLC CGIL è stato rigettato e «gli
opponenti vanno condannati, in virtù del principio della soccombenza,
al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo».
In conclusione, riguardo alle cause, ormai numerose e nella stragrande
maggioranza dei casi vinte dai dirigenti scolastici sulla
contrattazione integrativa di istituto, constatiamo con rammarico la
perdurante tendenza a spostare in sede giudiziaria questioni che
dovrebbero trovare la propria sede fisiologica di negoziazione nei
luoghi di lavoro e nel rispetto delle leggi vigenti.
Troppo spesso, invece, il sindacato sceglie di imboccare scorciatoie
giudiziarie nell'illusione che altri si incarichino di togliere le
castagne dal fuoco.
Scorciatoie che, come risulta evidente, si rivelano perdenti per chi vi
fa ricorso.
Ma perché prendersela con i dirigenti che applicano la legge?
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