Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per
l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l’Autonomia Scolastica
Oggetto: scuole paritarie: numero
minimo di alunni per classe
Come è noto l’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007
prevede che, all’atto della presentazione dell’istanza per il
riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale
della gestione dichiari “l’impegno a costituire corsi completi e a
formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per
rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività
didattiche”.
Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con
sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la
predetta disposizione “limitatamente alla parte in cui non prescrive
una disciplina di dettaglio che garantisca l’intero iter scolastico
nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione
della formazione di classi composte da un numero di alunni non
inferiore a 8″.
Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato
formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto,
in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell’annullamento
dell’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007.
(ripreso da DirittoScolastico)
Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo
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