Ci sono voluti tre anni, ma alla fine il
buon senso e la logica hanno prevalso e le norme sulle visite fiscali
sono state modificate: il 9° comma dell’articolo 16 della manovra
finanziaria introduce infatti nuove regole in materia.
Nel complesso delle norme sul pubblico impiego contenute nella manovra
si tratta di ben poca cosa, ma forse vale la pena farne almeno un
accenno.
Intanto l’obbligo delle visite fiscali
non è più assoluto in quanto si chiarisce che “le pubbliche
amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia
dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita”.
Quindi,
nel disporre la visita fiscale, il dirigente deve non solo considerare
se il dipendente si assenta di frequente e magari in circostanze
particolari, ma deve anche effettuare un calcolo costo-benefici.
Se la visita costa 50-60 euro e l’assenza è di breve durata il
dirigente può valutare che “il gioco non vale la candela” e quindi
evitare di disporre il controllo che però, precisa sempre il 9° comma,
“è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si
verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non
lavorative”.
Molto importante è anche la regola sulle fasce di reperibilità (un
decreto ministeriale dovrà definirle con precisione): “Qualora il
dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le
fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione”.
Insomma: se si è a casa in malattia ci si può ragionevolmente
allontanare dal proprio domicilio a condizione di avvertire in anticipo
la propria amministrazione. E’ bene comunque conservare la
documentazione che comprovi la necessità dell’uscita da casa (la legge
parla anche di “altri giustificati motivi” e quindi l’ipotesi non è
limitata alla necessità di sottoporsi a visite o esami)
Altrettanto decisivo è il chiarimento relativo alle assenze per visite
mediche o per esami specialistici: “Nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante
la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Quest’ultimo chiarimento è particolarmente utile perché in molte realtà
i dipendenti sono costretti a ricorrere alle ferie o ad altre modalità
per assentarsi in caso di visite o esami. Adesso viene chiarito che
tali assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti “per malattia”.
(di Reginaldo Palermo da LaTecnicaDellaScuola)
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