Rifiutare la
contrattazione di istituto su tutte le materie previste dall’art. 6 del
Ccnl ha portato due dirigenti scolastici a subire una condanna per
comportamento antisindacale.
Così ha deciso il Tribunale del lavoro di Nuoro che si è pronunciato su
due ricorsi presentati dalla FLC CGIL di Nuoro insieme alla Cisl Scuola
e alla Gilda.
Questi due Dirigenti scolastici richiamandosi alle norme Brunetta (Dlgs
150/2009) avevano rifiutato di contrattare con il sindacato le
utilizzazioni del personale in rapporto al POF, le assegnazioni ai
plessi, criteri e modalità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro.
Il giudice afferma che le materie previste dall’art. 6 del Ccnl, in
particolare lettere i), h) ed m), non sono ricomprese tra quelle
riservate dall’ex art. 5 (Potere di Organizzazione) della legge
Brunetta alle autonome decisioni degli organi preposti alla gestione.
“Sono materie che non riguardano l’organizzazione strettamente
intesa – scrive il tribunale di Nuoro – bensì i criteri generali e le
modalità di attuazione delle decisioni organizzative poste a monte
della contrattazione collettiva, e che involgono aspetti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro, in relazione ai quali la necessità di
trasparenza delle scelte e quella di una contrattazione concertata si
pone come diretta conseguenza dei principi di legalità e buona
amministrazione costituzionalmente tutelati. Sono, più precisamente,
materie nelle quali la contrattazione non interferisce con le decisioni
organizzative del Dirigente Scolastico, ma concerne criteri e modalità
di attuazione delle stesse”.
Queste sentenze confermano la fondatezza della tesi della FLC CGIL: la
contrattazione di istituto va fatta nel rispetto del contratto
collettivo nazionale ancora in vigore.
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