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Decreti: Gli insegnanti nei decreti di aprile e maggio: luci e ombre

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Sempre più freneticamente si stanno rovesciando su scuola e insegnanti fiumi di provvedimenti zeppi di contraddizioni e di stop and go, che rendono sempre più difficile individuare il percorso e scorgere la meta. Basti per tutti, il susseguirsi di norme sul “merito degli insegnanti” riportate nella Breve Insegnanti: valutazione, merito e premi nel deserto.
Qui ci limiteremo a dare informazione dei due principali  decreti di aprile e maggio e, per il momento, solo per le parti che hanno riflessi diretti sugli insegnanti.
Documento di economia e finanza. Nuovi problemi sugli scatti di anzianità?
Il Consiglio dei Ministri  del 13 aprile 2011 ha deliberato il Documento di economia e finanza 2011.
Nella prima sezione Programma di Stabilità dell’Italia a pag. 49 si legge:  
“Infine, la previsione delle spese per l’istruzione ingloba gli effetti di contenimento della spesa derivante dal processo di razionalizzazione del personale della scuola pubblica anche attraverso la riduzione del gap nel rapporto medio alunni/docenti rispetto agli altri paesi (NOTA16) [1].
Inoltre, la previsione tiene conto degli effetti indotti dalle misure (NOTA 17) [2] di blocco, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali relative al triennio 2010-2012, del divieto di riconoscere un trattamento economico complessivo per il periodo 2011-2013 superiore a quello in godimento nell’anno 2010, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale e, infine del blocco del meccanismo automatico delle progressioni stipendiali per il periodo 2011-2013”
 Non c’è nessun cenno in questo testo, né nelle note sotto riportate, al recupero degli scatti di anzianità per il 2011 e 2012. Nella nota si destina il 30% dei risparmi solo alla valorizzazione e allo sviluppo professionale, mentre il decreto interministeriale n.3 del 14 gennaio 2011 all’articolo 4  poneva prioritariamente  a carico del 30% dei risparmi successivi al 2010 il recupero degli scatti:
“Art. 4. Le risorse di cui all’art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative agli esercizi finanziari successivi al 2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime finalità di cui all’art. 2 (cioè recupero degli scatti di anzianità, ndr), entro il limite di quanto effettivamente reso disponibile ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo articolo 64 comma 9”.
I sindacati che hanno contrattato il recupero degli scatti per il 2010 sembrano non preoccuparsene. Invece preoccupazioni ce ne sono, perchè potrebbe essere realizzato l’obiettivo a lungo accarezzato di togliere definitivamente gli scatti di anzianità in concomitanza con le numerose immissioni in ruolo. E infatti il Decreto sullo sviluppo  afferma che le assunzioni a tempo indeterminato debbono avvenire in invarianza finanziaria, escludendo con ciò ricostruzione di carriera e scatti di anzianità.
Schema di decreto legge per lo sviluppo e assunzioni a tempo indeterminato
Il 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha varato lo Schema di Decreto Legge “recante prime disposizioni urgenti per l’economia”, detto Decreto per lo sviluppo.
L’articolo 9 è dedicato a “Scuola e merito”.
I primi 18 commi sono riferiti all’Università, in particolare alla costituzione della Fondazione per il Merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Gli ultimi 6 commi dell’art. 9 , dal 19 al 24 riguardano la scuola, e comprendono in particolare un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato.
Si tratta di un provvedimento assunto con urgenza dopo che numerose sentenze, nel rispetto della normativa europea, avevano stabilito risarcimenti e  trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato svolti continuativamente per tre anni.
Occorre dire che la previsione delle immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto, contiene in cauda venenum. Infatti lo stesso provvedimento disattiva la norma europea sulla stabilizzazione. Bisognerà vedere se ci saranno, come prevedibile, ricorsi in merito e se la Consulta o la Corte di giustizia europea riterranno legittima una tale decisione.
Una breve sintesi dei contenuti dei commi 19-24 dell’articolo 9:
1)     Piano triennale  per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, su tutti i posti disponibili e vacanti in organico di diritto in ciascun anno per gli anni 2011-13. Secondo il comunicato stampa del MIUR  per l’anno scolastico in corso i posti vacanti sono 67.000, di cui 30.000 insegnanti e 37.000 ATA;
2)     A partire dal prossimo anno scolastico i docenti immessi in ruolo potranno chiedere il trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità
3)     Abolizione delle ‘code’ nelle graduatorie ad esaurimento.
4)      Dal prossimo anno l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sarà effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia“.
Inoltre proroga del “salva-precari” attraverso cui verranno destinate tutte le supplenze temporanee che si  renderanno disponibili durante l’anno ai titolari di incarichi annuali nell’anno scolastico precedente. Questa norma consentirà anche di rinnovare gli accordi con le Regioni, che hanno consentito di coinvolgere gli stessi insegnanti nei progetti speciali per il rafforzamento dell’offerta formativa
Contenuto integrale dei singoli commi:
Art.9 comma 19:
 “Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”.
Nota
 Rispetto alla normativa europea si chiarisce che le immissioni in ruolo avvengono solo su posti vacanti e disponibili, in nessun altro caso sarà possibile trasformare gli incarichi a tempo determinato in ruolo né consentire la maturazione di anzianità
Art. 9 comma 20
 All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368  [3], dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
Nota
Al decreto  368/2001, applicativo della  direttiva UE 1999/70/CE per le stabilizzazioni, si aggiungono ulteriori limitazioni a danno del personale della scuola.
Art. 9 comma 21
21. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
Nota
Le nomine slittano al 31 agosto di ciascun anno
Art. 9 comma 22
22. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”.
Nota
Dall’a.s. 2011-12 l’aggiornamento delle graduatorie diventa triennale
Art. 9 comma 23
23. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità
Nota
Chi consegue la nomina a tempo indeterminato dall’a.s. 2011-2012 può chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia solo dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità
Art. 9 comma 24
24. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria,con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Nota
Attraverso un decreto sarà stabilito un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2011-2013 sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno. Le assunzioni dovranno garantire l’invarianza finanziaria, quindi nessuna ricostruzione di carriera e nessuno scatto di anzianità.
Tutta l’operazione prevede una fase negoziale.

NOTE:
[1] ⇑ In particolare, l’intervento prevede:
i) un aumento graduale del rapporto alunni/docenti in misura complessivamente pari ad una unità, finalizzato a ridurre il divario del suddetto rapporto rispetto agli standard europei;
ii) una revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in modo da conseguire una riduzione complessiva del 17 per cento rispetto alla consistenza determinata per l’anno scolastico 2007/2008;
iii) che le economie di spesa, conseguenti al processo di razionalizzazione di cui ai punti precedenti, vengano destinate nella misura del 30 per cento ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.
[2] ⇑ D.L. n.78/2010, convertito con L. n. 122/2010
[3] ⇑ “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”    (da http://www.adiscuola.it)

redazione@aetnanet.org








Postato il Martedì, 10 maggio 2011 ore 07:37:28 CEST di Pasquale Almirante
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