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Graduatorie: Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato  nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.

Sindacati
Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo  è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come  titolo didattico,  pari a un anno di servizio,  indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.
L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".

Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva  o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell’interessato,  indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Recentemente ( luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina.

Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 42 dell’8.4.2009 al comma 5 punto 3 ,  secondo cui  il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 42 8/4/2009 comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86)  solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di  dichiarare il  servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento  2009/2011 (Modelli 1 e 2) , nelle rispettive  sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio  e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958;  e impugnare al TAR Lazio il DM 42/2009 entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.
30 aprile 2009 - Libero Tassella - Gruppo Professione Insegnante
 
PROFESSIONE INSEGNANTE
Egr. Direttore Generale Chiappetta,
e p.c. Egr. gi Onorevoli e Senatori, Egr. Sindacati
giovedì 28 aprile si è tenuto presso il MIUR una riunione con i sindacati di categoria per esaminare eventuali proposte di integrazione e modifica in merito alla bozza di decreto ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente per il biennio 2011/12-2012/13.
Corre l'obbligo di informarLa che nella bozza del 30 aprile 2011 vi è tra l'altro una criticità di natura legislativa e/o illogicità manifesta. L'art. 2 comma 6 recita la stessa disposizione dell'art. 3 co. 5 del D.M. 42/2009. Precisamente: "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".
La mancata valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina è in palese contrasto con le ben 42 !!! ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, dei TT.AA.RR., della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro.  Precisamente contro:
1. D.P.R. DEL 14 FEBBRAIO 1964, N. 237 (RECANTE “LEVA E RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO NELL'ESERCITO, NELLA MARINA E NELL'AERONAUTICA), ART. 77, COMMA 7 (come sostituito dalla L. 958/1986);
2. LEGGE 13 GIUGNO 1969, n. 282 (recante “Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria);
3. LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata) artt. 17 e 20; LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata) art. 17;
4. E poi il anche il D.L. 7 APRILE 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella L. 143 del 2004 conferma quanto sopra. La tabella (prevista dall'articolo 1, comma 1) al punto B. i. prevedeva prima della conversione “i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizioni dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici”, soppressa dalla L. 143 del 4 giugno 2004, in sede di conversione.
Ricordando il:
- D.D. del 31 marzo 2005: “Art. 3. comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”; D.M. del 13 marzo 2007 (Regolamento supplenze) TABELLA 1 NOTE AL PUNTO D) TITOLI DI SERVIZIO:”1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di 7) quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”;
- Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado), art. 3 comma 5: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. si perviene al D.M. 42/2009 art. 3 co. 5 in esame che reca la stessa, identica disposizione del precedente decreto ministeriale in contrasto ed illegittimo dunque con il quadro normativo concernente la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva.
5. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAZIONALITÀ E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A PARITA' DI SITUAZIONI.
L'Amministrazione MIUR ha l'obbligo di valutare il servizio militare di leva con lo stesso punteggio attribuito al servizio di insegnamento nella scuola, pena la disparità di trattamento con gli altri colleghi, che esonerati dal servizio militare obbligatorio, hanno potuto svolgere servizio di insegnamento ed acquisire ulteriore punteggio nella graduatoria rispetto a coloro che hanno subito una battuta di arresto per la prestazione obbligatoria del servizio militare.
6. ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE SESTA NN. 4028/2009, 4031/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4032/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4403/2009 DEL 27 AGOSTO 2009.
7. SENTENZA T.A.R. LAZIO (tra le 42!) N. 6421/2008 DELL'08 LUGLIO 2008 (SEZIONE III^ QUATER) I principi affermati in codesta sentenza (Sez. III^ quater) sono del tutto esportabili alla fattispecie che ne riguarda. Precisamente:
a. Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n.2650; Consiglio di Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), dal momento che la predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto e dunque neanche se sostitutivo;
b. la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l'accesso dell'insegnamento medesimo.
Per tutto quanto sopra esposto in fatto e considerato anche a norma dell'art. 52 della Costituzione e in diritto va annullato dalla bozza del prossimo D.M. di aggiornamento/trasferimento/permanenza delle GaE l’art. 2 comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” e si invita Lei Direttore Generale, Dott. Chiappetta di sostituire con il seguente comma: Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati anche  se non prestati in costanza di nomina.
Distinti saluti
Libero Tassella ( responsabile nazionale Professione Insegnante)


Libero Tasella
libero.tassella@fastwebnet.it









Postato il Domenica, 01 maggio 2011 ore 18:00:00 CEST di Pasquale Almirante
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