In assenza di
ogni fondata motivazione giuridica utile per costringere le scuole a
prestare bieca manovalanza per lo svolgimento delle prove INVALSI, da
più parti viene citato un intervento dell’Avv. dello Stato Laura
Paolucci che sosterrebbe, secondo chi la cita, che i collegi dei
docenti non possono deliberare nel merito.
Nella maggior parte dei casi si citano solo passaggi (forum dell’ANP
che è un’associazione professionale dei dirigenti scolastici, quindi
decisamente di parte), ovviamente scelti ad arte, in un altro caso però
è la stessa amministrazione che utilizza l’intervento dell’avv.
Paolucci; si tratta dell’USP di Torino che in una circolare ai DS della
provincia riporta “il parere espresso dall’Avvocato dello Stato Laura
Paolucci e pubblicato sulla “Letterina Asasi”(Associazione delle Scuole
autonome della Sicilia)” (la n. 271 del 03-03-11)
Tale circolare ha fatto il giro d’Italia e anche il mio DS l’ha
sventolata davanti agli occhi dei resistenti, come fosse il verbo.
Peccato però che si tratti di un testo diverso dall’originale, come
tutti possono verificare confrontandola con l’articolo reperibile sul
sito ItaliaScuola.it - che poi è sempre ANP - al link:
http://www.italiascuola.it/usr/news/detail.bfr?code=6043&cn_ID=
(in allegato il testo originale con evidenziate in testo rosso le parti
cassate)
Il testo con le correzioni è della Letterina ASASI, è vero, ma anche
l’USP di Torino che ha deciso di usarlo ha condiviso tale versione.
Che fosse un parere "di giornata" sembrava così realistico che lo
stesso Salvatore Pizzo, giornalista e docente CISL di Parma, è cascato
nella trappola e ha polemizzato a distanza con l’avv. Paolucci sulla
base del testo della Letterina citata. Polemica a distanza ho detto,
ma, come vedremo, più che altro a distanza di tempo.
Ma entriamo nel merito.
Intanto occorre dire che l’intervento dell’avv. Paolucci è dell’11
giugno 2009, pubblicato sul sito www.italiascuola.it al link già
riportato. Un intervento già fuori tempo visto che si colloca prima
della dir 67/10 riguardante “gli obiettivi generali delle politiche
educative nazionali di cui l’INVALSI dovrà tener conto per lo
svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico
2010/2011” e la nota Prot. N. 3813 AOODPPR /USC del 30.12.2010 con cui
vengono impartite istruzioni ai direttori regionali circa lo
svolgimento delle prove INVALSI per l’AS 2010-2011.
Minestra riscaldata si dice in gergo, ma nel caso specifico un
intervento sulla ricetta è servito a rendere la pietanza un po’ più
appetibile e togliere quel sapore di scaduto stampigliato sulla
confezione.
Intanto il titolo.
Era: Le prove Invalsi sono obbligatorie per le scuole?
E’ diventato:
LE PROVE INVALSI OBBLIGATORIE PER LE SCUOLE!
Intervento molto tenue e leggero ma efficacissimo direi, e non
parlo né del maiuscolo né del verbo, ovviamente :-)
Ma il bello viene lungo il testo: non solo sono state tagliate lunghe
parti dell’intervento della Paolucci del 2009 (anche grossolanamente,
tra l’altro, lasciando pezzi monchi di frasi), ma si è anche
intervenuti qua e là cassando qualche parola secondo le esigenze.
Non sappiamo se sia stato chiesto il parere dell’avv. Paolucci per
effettuare queste correzioni, ma di certo quanto tagliato conteneva
affermazioni non del tutto trascurabili quali:
“Le prove quindi hanno una “vocazione” esterna alla singola istituzione
scolastica …”
Oppure
“Per come è disegnata dalla legge, la competenza amministrativa in
ordine alle verifiche ed alle prove determinate dall’Invalsi (così come
in generale l’intera sua competenza amministrativa) è “allocata”
esternamente alle istituzioni scolastiche.”
Ma lascio a voi la valutazione delle affermazioni della Paolucci
tralasciate, per capire quanto possano essere utilizzate per ribaltare
gli argomenti usati dall’amministrazione in tutte le sue articolazioni,
dal vertice alle periferie fino ai DS più fedeli.
Vi accorgerete che, comunque, tutto l’articolo della Paolucci è teso a
dimostrare che i collegi non possono impedire all’INVALSI di svolgere
la sua rilevazione e che quindi non è nelle loro competenze esprimere
una sorta di parere autorizzativo nei confronti dell’Istituto.
Ebbene, forse questa tesi aveva un senso nel 2009, ma oggi la questione
che poniamo è un’altra e cioè che le scuole/i docenti, non sono
obbligate alla collaborazione, come chiede per la prima volta la nota
MIUR 3813/10. E cioè non sono tenute né a tagliare ore della loro
programmazione curriculare né offrire gratuitamente tempo-lavoro dei
propri docenti per la causa INVALSI.
Del resto la stessa Paolucci scriveva:
“Paradossalmente (ma il paradossalmente nel testo di ASASI-USP/TO non
c'è più), l’INVALSI potrebbe, volendolo, “scavalcare” completamente le
istituzioni scolastiche nella realizzazione della propria funzione
istituzionale, decidendo di somministrare le prove in un “luogo”
diverso dalle sedi e dai plessi scolastici: una simile scelta sarebbe
più “complicata” dal punto di vista organizzativo e certamente più
costosa, ma sarebbe compatibile con la normativa sopra ricordata.”
Ebbene, la tesi dei Collegi che non ci stanno è proprio questa: che ci
pensi l’INVALSI a svolgere le prove in luoghi e orari diversi da quelli
curriculari e usando proprio personale, laddove le scuole non dovessero
dichiararsi disposte a collaborare, proprio come dice l’avv. Paolucci.
Francesco Mele
PS: ma le saranno almeno fischiate le orecchie?
Francesco Mele
frame52@gmail.com