Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Oggetto: Servizio nazionale di valutazione -
Rilevazione degli apprendimenti - Anno scolastico 2010-2011.
Come è noto alle SS.LL., l’art.3,
comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53 assegna
all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
(INVALSI) il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche
sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Al fine di attuare questo specifico
compito, finalizzato al progressivo miglioramento e all’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e formazione, con il decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, è stato istituito il Servizio
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione nell’ambito del predetto Istituto nazionale.
La rilevanza strategica dell’attività dell’Istituto ha indotto il
legislatore ad intervenire più volte per potenziare la qualificazione
scientifica dell’INVALSI, attribuendo allo stesso ulteriori compiti
(vedi art.1, commi da 612 a 615, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e
prevedendo, con la legge 25 ottobre 2007, n.176, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, in
particolare all’art.1, comma 5, l’emanazione di un’apposita direttiva
annuale, da parte del Ministro dell’Istruzione, per l’individuazione
degli obiettivi relativi alla valutazione esterna condotta dal Servizio
nazionale di valutazione sul sistema scolastico e sui livelli di
apprendimento degli studenti.
Con la direttiva del Ministro n.67
del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti il 20 settembre
2010, registro 15, foglio 253, sono stati perciò individuati gli
obiettivi generali delle politiche educative nazionali, di cui
l’INVALSI è impegnato a tener conto per lo svolgimento della propria
attività istituzionale per l’anno scolastico 2010-2011.
Fra gli obiettivi, assume particolare
importanza la valutazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica
degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria,
della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e
della classe seconda della scuola secondaria superiore. Si precisa che,
in questo primo anno di estensione alla scuola secondaria superiore,
tale valutazione non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e
i centri di istruzione per adulti.
Per la terza classe della scuola
secondaria di primo grado si terrà conto della valutazione degli
apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova
nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo.
La valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle
istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
Per snellire e facilitare le operazioni
di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli
insegnanti in tutte le diverse fasi della procedura secondo le modalità
che saranno successivamente comunicate dall’INVALSI. I predetti esiti
dovranno essere tempestivamente inviati dalle istituzioni scolastiche
all’INVALSI nei modi indicati dall’istituto stesso. In questo modo i
fascicoli delle prove potranno essere trattenuti e conservati dalle
istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di
riflessione e di confronto.
Come in tutte le indagini è anche
previsto un controllo di qualità sulle procedure di somministrazione
mediante l’invio di osservatori esterni in un campione di scuole
rappresentativo dell’universo regionale e nazionale, con il compito di
garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione
delle prove, trascrivere i risultati e inviarli all’INVALSI.
L’INVALSI, cui la presente è inviata per
conoscenza, vorrà coordinare l’attività dei referenti degli Uffici
scolastici regionali, allo scopo di fornire indicazioni in ambito
regionale sia in merito alle scuole campione sia in relazione alla
tempistica delle operazioni di somministrazione delle prove a tutte le
istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che, si ribadisce, devono
prestare la massima collaborazione all’Istituto nazionale per lo
svolgimento dei compiti istituzionali obbligatori che gli sono affidati
dalla legge. Sarà cura, inoltre, del medesimo Istituto concordare con i
referenti degli Uffici scolastici regionali le modalità per
l’individuazione degli osservatori esterni che saranno designati per
assistere allo svolgimento delle prove in questione e per la
comunicazione dei loro nominativi alle istituzioni scolastiche
interessate, chiarendo eventuali aspetti connessi al coordinamento tra
il personale della scuola e i predetti osservatori.
Le SS.LL., acquisite tutte le
informazioni utili sulle fasi della rilevazione degli apprendimenti,
anche mediante consultazione del sito dell’INVALSI – www.invalsi.it -,
vorranno provvedere ad accreditare gli osservatori esterni e a fornire
ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole, statali e paritarie, ogni
utile indicazione al fine di garantire il migliore esito della
rilevazione stessa.
Si confida nella consueta disponibilità
delle SS.LL., nella consapevolezza che un armonico coinvolgimento di
tutte le parti interessate possa contribuire ad una buona riuscita
delle operazioni di valutazione in coerenza con gli obiettivi generali
delle politiche educative nazionali.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Capo Dipartimento
Giovanni Biondi
Destinatari
Destinatari:
Ai Direttori Generali degli
Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
Provincia Autonoma di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
Provincia Autonoma di
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
Scuole lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
Scuole lingua ladina
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
e, p.c. :
Al Capo di Gabinetto
Al Capo del Dipartimento
per l’Istruzione
SEDE
Al Presidente dell’Istituto Nazionale per la
valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione Villa Falconieri
00044 – FRASCATI (RM)
(da Miur)
redazione@aetnanet.org