Con la
sentenza depositata in data 15 novembre (N. 33433/2010) il TAR del
Lazio (Sezione Terza Bis) ha definito la questione sorta con il ricorso
di diversi soggetti - presentato nel 2009 - mirante a mettere in
discussione il diritto degli insegnanti di religione di esprimere la
valutazione del profitto degli alunni che si sono avvalsi del loro
insegnamento e di attribuire il credito scolastico.
In termini di diritto il ricorso era finalizzato “a
censurare alcune norme del regolamento del d.p.r. n. 122/2009
nell’assunto che esse, contenendo disposizioni di favore per
l’insegnamento della religione cattolica, introdurrebbero una
discriminazione nei riguardi degli studenti che, come uno dei
ricorrenti, non si sono avvalsi di detto insegnamento”.
Contro tale ricorso lo Snadir si è costituito ad opponendum per
sostenere e tutelare le ragioni degli Insegnanti di religione.
Il TAR, nella citata sentenza, a proposito degli
Insegnanti di religione, afferma che "Ancorché essi procedano alla
valutazione dell'insegnamento della religione cattolica senza
attribuzione di voto numerico (.....) non lasciano comunque di essere
docenti al pari di quelli che compongono il consiglio di classe" e che
"non si vede perché tali insegnanti, cui è attribuito lo status
di docenti, non possano esprimere una valutazione su quegli elementi
immanenti ad ogni funzione docente".
Per quanto riguardo lo specifico aspetto dell'attribuzione
del credito scolastico il TAR ritiene che "tale previsione risponde ad
un'evidente esigenza di ragionevolezza, non essendo ipotizzabile che a
un docente sia impedito di poter valutare il comportamento degli
allievi quanto meno sotto il profilo dell'interesse, dell'impegno e
dell'assiduità con cui essi seguono un insegnamento da loro scelto" e
che "il docente di religione, nella sua qualità di componente il
consiglio di classe, è invece chiamato, al pari degli altri docenti, a
fornire un giudizio sugli ulteriori paramentri valutativi (...) in
ordine ai criteri determinativi del credito scolastico".
La decisione, con riguardo ad entrambi i profili di
interesse dello SNADIR in relazione ai quali ci siamo opposti
all'accoglimento del ricorso - come si legge nella sentenza -
"svolgendo argomentate considerazioni", appare assolutamente
soddisfacente, atteso che il TAR ha confermato il carattere
"determinante" del voto degli Insegnanti di religione cattolica, ai
fini dell'ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio
finale, ed il diritto degli stessi a partecipare all'attribuzione del
credito scolastico.
La magistratura amministrativa, quindi, si è
pronunciata ancora una volta a tutela degli Insegnanti di religione ma
soprattutto a tutela di quegli alunni che liberamente hanno scelto di
avvalersi dell'insegnamento della religione.
Infine, riteniamo condivisibile il richiamo ad assicurare
al docente della materia alternativa la piena partecipazione nel
consiglio di classe ai fini della determinazione del punteggio per il
credito scolastico.
Orazio Ruscica (da http://www.snadir.it/viewDocument.aspx?id=3386)
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