Il personale docente/ata
di ruolo iscritto al sindacato potrà ricorrere al giudice del lavoro
per vedersi riconoscere, anche ai fini contributivi per la pensione,
gli scatti di anzianità retributiva bloccati e dichiarati
irrecuperabili dall’art. 9 della legge 122/2010.
Come è stato ben evidenziato, infatti, in un articolo della Tecnica
della Scuola del 25 settembre scorso, a differenza di quanto riportato
da alcune OO. SS., è evidente che gli aumenti di
stipendio ricevuti nel cedolino di settembre si riferiscono agli scatti
maturati nei sei anni precedenti, come previsto dal c. 1
dell’art. 9 della legge 122/2010, mentre a partire dal 2011 e fino al
2013 saranno bloccati e non potranno essere recuperati ai sensi dei
commi 17, 21 e 23 dello stesso articolo di legge, come preventivato
anche dalla Corte dei Conti nella relazione tecnica allegata.
Cioè, per la prima volta, si è
deciso in Parlamento che nel nostro Paese, una categoria di lavoratori,
quella della scuola, dovrà lavorare per tre anni senza poter veder
riconosciuto il merito del lavoro svolto (scatti di anzianità di
carriera), l’adeguamento dello stipendio all’aumento del costo della
vita (v. inflazione), il riconoscimento del lavoro per la pensione (i
maggiori contributi versati): in poche parole, si lavorerà senza alcun
riconoscimento economico, e per di più, senza poter per tutta la vita
recuperare il blocco previsto.
Né può consolare o rassicurare l’aggiuntivo c. 14 dell’art. 8 della
stessa legge, secondo cui il titolare del MIUR potrà con un semplice
decreto decidere a chi donare il 30% dei soldi risparmiati sui tagli
della scuola. Il fatto che il ministro Gelmini abbia promesso alle OO.
SS., la cui rappresentatività è stata prorogata per legge per il 2010,
di esser intenzionata a destinare tali risparmi per procedere ad
un’elemosina, una tantum, in favore dei portafogli del personale di
ruolo della scuola, non cancella la normativa che prevede come gli
aumenti di stipendio non possono essere disposti né figurare come
contributi versati ai fini della pensione. Né ci sembra legittimo il
blocco del CCNL da definire per il prossimo triennio previsto dal c. 17
dell’art. 9.
L’ANIEF ritiene che questo provvedimento leda i diritti dei lavoratori
docenti e ata della scuola in quanto palesemente incostituzionale per
violazione degli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione
che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna
discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue
forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei
lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a
regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali
di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
Per tutte queste ragioni, l’ANIEF ha proclamato anche uno sciopero
generale per il 3 novembre prossimo alla cui partecipazione invita
tutto il personale della scuola per dare un segnale forte di protesta
al Governo, e ha deciso di promuovere dei ricorsi al giudice del lavoro
per ottenere il recupero degli aumenti di stipendio anche ai fini
contributivi, dietro richiesta di remissione alla corte costituzionale
dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010.
Il personale docente/ata interessato a ricorrere (iscritto all’ANIEF o
che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) deve scrivere una
mail di pre-adesione (non vincolante per il proseguo del ricorso) entro
il 22 novembre 2010 a r.stipendio@anief.net con indicazione
nell’oggetto: pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità e
nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, Luogo di Lavoro,
Provincia del luogo di Lavoro, Regione del Luogo di Lavoro, Qualifica
(docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto
(indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli
anni). Successivamente a tale data riceverà una mail per la
comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al
ricorso, secondo istruzioni specifiche. (da Anief)
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