Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per
l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia
Scolastica
Oggetto: chiarimenti sulla validità
dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.
In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno
scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122,
sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione
scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in
ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non
continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di
appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla
scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente
rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di
cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere
considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno
titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22
giugno 2009, n. 122.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto
redazione@aetnanet.org