Ancora una volta la giustizia amministrativa, di fronte a
precise contestazioni di irregolarità negli atti compiuti dal governo,
nell’ attuazione della cosiddetta riforma Gelmini si dichiara non in
grado di decidere e chiede ulteriori chiarimenti da fornire con un’
apposita Relazione del MIUR. Il
termine per la presentazione dei chiarimenti ministeriali è stato
fissato al 25 novembre e la nuova sessione del Consiglio di Stato si
terrà il 3 dicembre.
Era già capitato più volte, con il TAR del Lazio, che di fronte a
Circolari prive dei Decreti sugli organici dei docenti o addirittura in
assenza dei Regolamenti chiedeva al Ministro dove potessero essere
rinvenuti tali atti invece di annullare come era un suo compito
documenti amministrativi privi di una reale forza normativa di modifica
delle disposizioni vigenti. Intanto sulla base di queste Circolari
ministeriali decine di migliaia di docenti perdevano il posto e le
scuole venivano sconvolte nel loro funzionamento. Anche la
sparizione del Piano programmatico fu oggetto di circostanziate
richieste di ricerca da parte del TAR. Ci volle un decreto legge per
stabilire cosa doveva intendersi per Piano programmatico eppure lo
stesso Tar di fronte ad una contestazione che segnalava come al
Consiglio dei Ministri che approvava gli schemi di Regolamento non
fosse stato presentato un Piano programmatico conforme allo stesso
Decreto legge che lo aveva identificato ha preferito glissare sull’
argomento e non fornire alcuna risposta ai ricorrenti.
Questa è una delle materie oggi davanti al Consiglio di Stato nel
ricorso del CIDI-CGD-126°Circolo di Roma. Il Tar del Lazio è ancora in
attesa della comunicazione del MIUR sulla questione posta nella sua
Ordinanza sospensiva dei Decreti ministeriali sulla riduzione dell’
orario delle lezioni nelle classi non riformate degli Istituti Tecnici
e Professionali. Mancava il parere obbligatorio ma non richiesto del
CNPI. Invece dell’ annullamento di atti illegittimi per violazione di
un aspetto essenziale della loro procedura costitutiva si ebbe nell’
occasione una loro sospensione e la gentile richiesta al MIUR di
richiedere e valutare tale pronunciamento del CNPI. Il pronunciamento,
negativo, c’ è stato ma non se n’ è saputo più niente. In Parlamento
stanno chiedendo al Ministro cosa ha fatto in materia.
Oggi (12 ottobre 2010) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) sul ricorso proposto da: Coordinamento Genitori
Democratici - Onlus, Cidi - Centro di Iniziativa Democratica degli
Insegnanti, 126° Circolo Didattico di Roma, rappresentati e difesi
dall'avv. Riccardo Marone, contro il Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la riforma della
sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III BIS n. 03291/2010, resa tra le parti, concernente IL PIANO
PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI DEL SISTEMA SCOLASTICO E I REGOLAMENTI RIGUARDANTI
IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE e LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, visti il ricorso in appello e
i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di
Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di Lega delle Autonomie Locali e di Comune di Genova e
di Comune di Cogoleto e di Comune di Ovada; viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa ha ritenuto che, “ai fini della
decisione, è
necessario acquisire dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca documentata relazione volta a rappresentare la situazione
amministrativa a valle della sentenza della Corte costituzionale n. 200
del 2009, con particolare riguardo alle fonti normative dichiarate
incostituzionali e tenendo conto delle censure dedotte in appello nel
presente processo.”
Sembra incredibile ma è così! Per valutare che il Piano Programmatico e
i Regolamenti non potevano trattare della scuola dell’infanzia e del
maestro unico messo al posto di tutti i TEAM docenti con un conseguente
taglio di organico superiore a quello stabilito dalla legge,
l’Ordinanza del Consiglio di Stato chiede di valutare tutti gli atti
successivi alla sentenza n. 200 della Corte Costituzionale che si è
occupate esclusivamente della definizione degli ambiti di competenza
legislativa statale ai fini della stesura dei Regolamenti. Quali lumi
potrà fornire quella Sentenza
sul merito dei contenuti e delle modalità di approvazione del Piano
Programmatico e dei successivi Regolamenti è cosa che desta notevole
interesse La Corte non si era minimamente occupata di tali materie
perché ciò non era stato richiesto dalle Regioni ricorrenti e anche
perché i Regolamenti non avevano ancora una efficacia normativa.
Se il dispositivo dell’Ordinanza del Consiglio di Stato volesse
indicare una limitazione dell’ambito di esame del ricorso alle
questioni connesse alla sentenza n. 200 della Corte Costituzionale ciò
potrebbe significare solo la necessità diapprofondire la richiesta di
annullamento di tutto o di un parte del Regolamento sulla
razionalizzazione della rete scolastica uscito dopo la sentenza della
Corte che regolava una materia che quella medesima sentenza aveva
definito incostituzionale
perche di competenza esclusiva delle Regioni. Il ricorso effettivamente
tratta di questa richiesta ma non potranno essere eluse le altre
richieste a cui il Consiglio di Stato è chiamato a dare risposte serie
convincenti. (da ScuolaOggi)
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