Minore
disabile - sussistenza del diritto all'assegnazione di un numero di ore
di sostegno adeguato alla patologia - insussistenza del diritto al
preventivo accertamento del numero di ore di sostegno negli anni futuri.
Il TAR Campania si è occupato, con
decisione particolarmente interessante, del caso di due genitori di un
minore portatore di handicap che ricorrevano avverso il provvedimento
con il quale l'Amministrazione scolastica prevedeva 11 ore di sostegno
scolastico su 30 ore di frequenza settimanali effettive per l'anno
scolastico 2010/2011.
I genitori chiedevano inoltre l’apporto dell’insegnante di sostegno per
l'intero orario di frequenza sia per l'anno scolastico in corso che per
gli anni successivi nonché il risarcimento dei danni patiti dal figlio.
I Giudici Amministrativi hanno accolto il ricorso in riferimento alle
domande di annullamento del provvedimento impugnato e di accertamento
del diritto del minore a giovarsi del sostegno scolastico in generale,
in quanto soggetto affetto da handicap e, perciò avente diritto ad
essere destinatario delle attività di sostegno di cui all’art. 35,
comma VII, L. 289/2002.
Non è stata accolta, invece, la domanda relativa alla preventiva
quantificazione delle ore di sostegno di cui il minore dovrebbe
usufruire negli anni futuri e questo perché “il dimensionamento della
prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo
essere correlato all’andamento della patologia da cui il minore è
affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della
persona disabile, finalità cui il percorso deve essere diretto”.
Uguale esito ha avuto la richiesta di risarcimento dei danni
esistenziali in quanto non è stato fornito nessun tipo di prova in
merito al pregiudizio sofferto effettivamente dal minore per la mancata
tempestiva attivazione delle prestazioni di sostegno.
( Avv. Pietro Siviglia)
(da http://www.dirittoscolastico.it/tar_campania_-_sentenza_n_17532-2010.html)
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