2010http://www.dirittoscolastico.it/files/consiglio_di_stato_-_ordinanza_106-2010.pdf
Inserimento in coda in graduatoria -
questione di legittimità costituzionale - rilevanza e non manifesta
infondatezza - trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
La legge della Provincia autonoma di Trento n. 5/2006, nella parte in
cui prevede l'inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti
provenienti da altre graduatorie, si
pone in contrasto con:
Consiglio di Stato: Inserimento in coda in graduatoria - questione di
legittimità costituzionale
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Inserimento in coda in graduatoria - questione di legittimità
costituzionale - rilevanza e non manifesta infondatezza - trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale.
La legge della Provincia autonoma di Trento n. 5/2006, nella parte in
cui prevede l'inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti
provenienti da altre graduatorie, si pone in contrasto con:
- l'art. 3 Cost, , in quanto determina una ingiustificata disparità di
trattamento tra soggetti con i medesimi requisiti in funzione
dell'avvenuta iscrizione in altra graduatoria di altra provincia.
- l'art. 97 Cost. in quanto penalizza lo stesso buon andamento del
sistema scolastico, determinando la preferenza - anche a parità di
fascia - per i docenti aventi un minore punteggio di merito (minori
requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche
sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria
- l'articolo 4, comma 1, Cost., in quanto lesiva del diritto al lavoro
dei docenti provenienti da altra provincia, costretti ad un primo
periodo di sostanziale inattività per poter aspirare al corretto
inserimento in base al punteggio di merito nelle graduatorie trentine;
- l'articolo 16, comma 1, Cost., perché lede il diritto a stabilire la
residenza sul territorio nazionale, fortemente ostacolato dalla
descritta difficoltà di continuare la propria attività lavorativa;
- l'articolo 51, comma 1, Cost., perché viola la disposizione
costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono
accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza, secondo
requisiti stabiliti dalla legge".