Insegnamento religione cattolica o attività alternative e credito scolastico: il TAR Lazio sospende l’O.M. sugli scrutini.
La “guerra alla religione” continua, e con decisione del 24 maggio ’07 relativa al ricorso n.4297/2007, il Giudice Amministrativo romano( sezione III quater) ha sospeso l’Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007, prot. n. 2578 concernente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2006/2007 nelle scuole superiori. Il ricorso mira ad annullare parte del provvedimento perché ritenuto illegittimo : precisamente l’art. 8, commi 13 e 14 , rubricato credito scolastico, laddove prevede ( comma 13) che sia i docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica, sia i docenti delle attività didattiche e formative alternative partecipano a pieno titolo alla deliberazione del Consiglio di classe concernente l’attribuzione del credito scolastico agli alunni, e che ( comma 14) “ l’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”
Ma,ancorché il ricorso tende ad annullare solo parzialmente il provvedimento, per ora il TAR laziale ha così deciso “Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare. Considerato che l’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. impugnata, viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994, P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.” Sicché, al momento, i Collegi dei docenti prima di determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe, dovranno attendere le nuove disposizioni in materia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, altrimenti potrebbero adottare anch’essi delibere illegittime a riguardo, e di essere riconvocati per correttamente provvedere.
Avv. José Sorrento
La “guerra alla religione” continua, e con decisione del 24 maggio ’07 relativa al ricorso n.4297/2007, il Giudice Amministrativo romano( sezione III quater) ha sospeso l’Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007, prot. n. 2578 concernente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2006/2007 nelle scuole superiori. Il ricorso mira ad annullare parte del provvedimento perché ritenuto illegittimo : precisamente l’art. 8, commi 13 e 14 , rubricato credito scolastico, laddove prevede ( comma 13) che sia i docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica, sia i docenti delle attività didattiche e formative alternative partecipano a pieno titolo alla deliberazione del Consiglio di classe concernente l’attribuzione del credito scolastico agli alunni, e che ( comma 14) “ l’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”
Ma,ancorché il ricorso tende ad annullare solo parzialmente il provvedimento, per ora il TAR laziale ha così deciso “Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare. Considerato che l’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. impugnata, viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994, P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.” Sicché, al momento, i Collegi dei docenti prima di determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe, dovranno attendere le nuove disposizioni in materia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, altrimenti potrebbero adottare anch’essi delibere illegittime a riguardo, e di essere riconvocati per correttamente provvedere.
Avv. José Sorrento