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Voce alla Scuola: CONCORSO DIRIGENTI, E BRAVI I FESSI CHE NON HANNO PRESENTATO RICORSO...

Opinioni
Una lettera da Roma sul corso_concorso per dirigente scolastico


12 marzo 2007 - Gennaro Capodanno*
Ho ricevuto dalla collega Simona Sciamanna di Roma la seguente lettera indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, con invito a pubblicarla. Cosa che faccio volentieri, condividendo il contenuto della stessa.


 Gentile Signor Presidente,
 sono una insegnante di scuola elementare con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono laureata in giurisprudenza e, a seguito di superamento di corso-concorso, ho conseguito l'abilitazione anche all'insegnamento delle discipline giuridico-economiche, classe di concorso nella quale chiedo, ogni anno, il passaggio di ruolo.

 Con la finalità di ampliare la mia formazione e di progredire all'interno dell'Amministrazione scolastica, ho frequentato un master universitario di II livello in management pubblico, ho conseguito un'altra laurea e ho partecipato alla gestione della scuola in qualità di collaboratore del Dirigente scolastico.

Attualmente, pur mantenendo la stessa qualifica di insegnante elementare, sono collocata fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, ove mi occupo del contenzioso relativo alle istituzioni scolastiche italiane presenti sul territorio estero. Redigo memorie e rappresento l'Amministrazione in giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c.

 Considerato quanto citato in premessa, credo possa risultare comprensibile la mia attesa per la pubblicazione del Bando di concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici. La Dirigenza scolastica, infatti, rappresenta l'unica possibilità di un nuovo e diverso status giuridico per il personale docente.

 In data 26 novembre 2004, dopo 10 anni dall'indizione dell'ultima procedura concorsuale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie speciale concorsi n.94 - il Bando di concorso per il reclutamento di 1500 Dirigenti scolastici.

 L'art.3 del medesimo Bando prevedeva, nell'articolazione della procedura di selezione a carattere regionale, una prima selezione sulla base dei titoli culturali, professionali e di servizio, posseduti da ciascun candidato.

 Ai sensi dell'art. 10 veniva ammesso al concorso un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso in ciascuno dei tre settori formativi: scuola primaria e secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, istituzioni educative. Di conseguenza sarebbero stati ammessi al concorso esclusivamente coloro i quali, sulla base del punteggio dei propri titoli culturali, professionali e di servizio, sarebbero rientrati nel numero dei posti determinato con la modalità di cui al suddetto articolo.

 Per il settore formativo della scuola primaria e secondaria della Regione Lazio, i posti messi a concorso sono stati 79. Moltiplicando tale quota per sette, si ottiene 553, cioè il numero dei candidati aventi titolo a partecipare alle prove. Pertanto, l'Amministrazione scolastica ha stilato una graduatoria sulla base della quale i primi 553 candidati venivano ammessi a partecipare alle prove scritte del concorso escludendo tutti gli altri candidati il cui punteggio non consentiva loro di superare il primo scoglio della selezione, quello per titoli.

 Considerata la quantità delle domande di partecipazione, il numero degli ammessi alle prove era certamente esiguo, ma era il numero imposto dal Bando di concorso e come tale doveva essere considerato legittimo. Infatti, le modalità per il reclutamento dei Dirigenti scolastici previste nel bando di selezione, in particolare la selezione per titoli che limitava ad un ristretto numero di candidati la possibilità di partecipare alle prove, non erano avulse da un contesto giuridico, ma al contrario traevano la propria vis addirittura da Legge. In particolare dal D.L.vo n.165/2001, art. 29 - reclutamento dei dirigenti scolastici - e dalla Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.22 -disposizioni in materia di organizzazione scolastica - .

 In data 21 giugno 2005 sono state pubblicate le graduatorie riportanti il punteggio degli aspiranti candidati e, quindi, sono stati resi noti i nominativi dei primi 553 candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale.

 Una parte dei candidati esclusi ha impugnato la medesima graduatoria, producendo istanze di sospensiva innanzi al TAR del Lazio che le ha accolte, nonostante la chiarezza della normativa relativa al reclutamento dei Dirigenti scolastici e del Bando di selezione

 L'accoglimento di una istanza di sospensiva è subordinato alla presenza dei requisiti essenziali del fumus boni iuris e del periculum in mora che sono imprescindibili dalla tutela d'urgenza, non possono essere ritenuti in re ipsa e devono formare oggetto di puntuale dimostrazione. Soltanto l'istanza che assurga agli estremi dell'irreparabilità del pregiudizio e della presumibile certezza del diritto invocato è quella che consente di derogare al dovere di accertamento completo dei fatti e di emettere un provvedimento cautelare.

 L'accoglimento delle numerose istanze di sospensiva, da parte del TAR - Lazio (che però si è pronunziato sulle graduatorie di varie Regioni derogando al principio giuridico della competenza territoriale), ha riguardato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

 Sorprende, sulla base di quanto sopra esposto che l'accoglimento delle istanze abbia riguardato anche la parte relativa al fumus, data la chiarezza della normativa. Di fatto, però, l'accoglimento delle istanze di sospensiva ha permesso ai candidati ricorrenti di partecipare alla procedura concorsuale e, in alcuni casi, di arrivare alla fase finale del concorso, pur non avendo titolo per partecipare alle prove di selezione.

 In un corretto sistema istituzionale, il TAR avrebbe dovuto pronunziarsi nel merito della questione ed emettere una Sentenza motivata, di rigetto o di accoglimento, per i ricorsi di quei candidati che, pur non avendo i requisiti previsti dal bando di concorso, chiedevano di partecipare alle prove concorsuali.

 In un corretto sistema istituzionale, l'Amministrazione non può stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo la qualifica di dirigente ad un candidato che ha partecipato ad un concorso a seguito di provvedimento cautelare, ma deve attendere che tale "cautela" si traduca in Sentenza di merito.

 E invece no!

Il TAR non si è mai pronunziato nel merito e mai si pronunzierà e l'Amministrazione dovrà assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i candidati che non avevano titolo a partecipare alla procedura concorsuale.

 Una senatrice di Rifondazione Comunista ha lavorato affinché nella Legge Finanziaria venisse introdotto il comma 619. Con tale comma si "procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico..dei candidati del citato concorso compresi i candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare."

 Eppure, mi sembrava che le famose pagine del Sandulli relative alla procedura amministrativa affermassero perentoriamente che il provvedimento cautelare è un provvedimento non definitivo, a cui deve necessariamente seguire una Sentenza di merito. Il Giudice Amministrativo, che non può valutare l'esistenza di un diritto dati i temi della "procedura d'urgenza", si riserva di farlo nella fase del giudizio vera e propria nella quale non possono essere eluse le fasi dibattimentali e di istruttoria!

 A mio avviso si evince chiaramente un VIZIO DI ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO per un anomalo esercizio dell'azione di Governo, che si sostituisce ad una pronunzia dell'autorità Giudiziaria. Ritengo vi siano i presupposti per ricorrere alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

 Per quanto mi riguarda, ho presentato la domanda di partecipazione al concorso ma, una volta uscita la graduatoria formulata sulla base dei titoli e non rientrando nei primi 553 nominativi, ho ritenuto di non presentare ricorso. Non per inerzia, ma per due ordini di considerazioni.

 In primo luogo, perché ho considerato legittime le disposizioni di un Bando che non è stato oggetto né di specifica impugnativa né di specifica Sentenza che ne stabilisca l'illegittimità come è accaduto nel caso specifico.

 In secondo luogo, ho ritenuto che se un Bando di concorso prevede, sulla base di puntuali disposizioni di legge, un determinato tipo di selezione, come è appunto quella per titoli, la conseguente graduatoria non possa essere considerata oggetto di impugnativa.

 La mia valutazione scaturisce dal principio giuridico della certezza del diritto. Tale principio, che non è direttamente espresso nell'impianto normativo, ma è sicuramente desumibile da principi costituzionali e da norme codicistiche, è il frutto di una lunga evoluzione storica. Infatti, la lotta per le Costituzioni, che si è combattuta in Europa fin dai primi decenni del secolo XIX, ha proprio qui la sua giustificazione: nello sforzo poderoso, al tempo compiuto, di dare nuove regole di diritto scritto, idonee a prendere il posto di quelle non scritte su cui poggiava il dominio incontrollabile del sovrano e per connotare le regole stesse all'insegna della salvaguardia di uno status della persona precedentemente insussistente. Lo Stato di diritto, quindi, trova la propria origine nei principi costituzionali, nelle disposizioni di legge e nella loro "certezza" trae il proprio fondamento

 Da quanto sopra esposto e dall'accoglimento sic et simpliciter delle istanze di sospensiva, che ha consentito a candidati ricorrenti con un punteggio dei titoli spesso inferiore al mio, di partecipare alla procedura concorsuale, mi sembra che il principio della "certezza del diritto" sia stato compromesso.

 Mi sembra, altresì, pertinente la conseguenza che da ciò può derivare: un diritto non "certo" non è unicamente un diritto privo dei suoi attributi, piuttosto non è più diritto, non è insomma verum ius.

 A 36 anni di età, ho un bimbo di 8 mesi. Gli insegnerò ad essere un buon cittadino e ad avere un forte senso di identità nazionale, a muoversi entro i confini della legalità e a partecipare attivamente alla vita della Democrazia ma, considerato quanto accaduto con il concorso per la Dirigenza scolastica, dove docenti che non avevano titolo a partecipare alle prove hanno potuto ugualmente partecipare alla procedura e considerato che le Istituzioni politiche si sono attivate per tutelare coloro che hanno partecipato ad un concorso senza averne diritto, sarà questo l'insegnamento che gli consentirà di raggiungere i suoi obiettivi?

 Ed infine, a coloro i quali quel bando lo hanno rispettato, ha pensato qualcuno? Sicuramente non la Senatrice di Rifondazione Comunista che ha consentito l'introduzione del comma 619 della Legge Finanziaria.

 Io personalmente, insieme a molti colleghi che lamentano l'ingiustizia subìta, Le chiediamo se il comma 619 della Legge Finanziaria non sia, come a noi sembra, viziato dal vizio insanabile di eccesso di potere legislativo e come tale eliminato dall'ordinamento.

 Con stima.

Simona Sciamanna
 

 










Postato il Lunedì, 12 marzo 2007 ore 09:18:55 CET di Silvana La Porta
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