Dipartimento per i servizi nel territorio
Prot. n. DGPSA/7/21
Roma, 8 maggio 2002
Oggetto: Assegnazione di dirigenti scolastici e di
docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 - articolo 26, comma 8. Anno scolastico
2002/2003.
L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi,
per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di
dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di
adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un
contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto
interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999, del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il personale che presenta domanda di assegnazione ai
sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a
permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per
l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia sembra
opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via
esemplificativa, alle seguenti aree:
-
area di sostegno e supporto alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo ecc);
-
area di supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio ecc);
-
area di sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti, attività complementari e integrative);
-
area di raccordo interistituzionale (rapporti scuola lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio);
-
area gestionale e organizzativa, compreso il supporto informatico (organizzazione degli organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).
Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti
utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, è fissato in complessive 500 unità. Il suddetto
contingente viene assegnato all'Amministrazione Centrale e agli Uffici
Scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità,
come dal piano di ripartizione fissato con la circolare n. 71 del 13 aprile
2001, che ad ogni buon fine, si allega alla presente (allegato
1).
Con separato provvedimento il contingente assegnato ai Dipartimenti va ripartito
tra gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti
stessi.
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro
volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni
territoriali definite con proprio atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
D.P.R. 347/2000, assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area
territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2002.
I Dipartimenti, gli uffici di livello dirigenziale generale
ad essi afferenti, i servizi e gli uffici scolastici regionali, in base al
numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle
organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza
scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle aree di
utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del
personale e della durata dell'assegnazione. L'avviso della procedura di
selezione viene affisso all'albo degli uffici entro il 20 maggio 2002. Al
fine di favorire la capillare pubblicizzazione delle suddette procedure, ogni
ufficio invia con e-mail all'indirizzo del Servizio per la comunicazione una
copia di essi, per l'inserimento nei siti Intranet e Internet di questo
Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza
dall'anno scolastico 2002/2003, devono essere inviate all'ufficio centrale o
regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito
dallo stesso ufficio e comunque non oltre il 5 giugno 2002.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
d) data di immissione in ruolo.
In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale
devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali
posseduti, nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.
Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, a un solo ufficio
centrale o regionale. A tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto la propria
responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver
presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale, nonché
di aver superato il periodo di prova. Le domande prive di tali indicazioni,
ovvero indirizzate genericamente al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, non sono prese in considerazione.
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
-
competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
-
motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
-
capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
-
spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia.
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della
normativa in oggetto, va raggruppata in tre aree: titoli culturali, titoli
scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà
accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati
di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio; titoli
scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti
multimediali, altri lavori originali; titoli professionali: incarichi
svolti all'interno dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle
istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione,
formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università,
I.R.R.E., centri di ricerca e formazione, etc.. L'esame dei candidati è
effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun ufficio,
attraverso la valutazione dei titoli presentati e un colloquio finalizzato
all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze
coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione. Sulla base dei titoli
presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di
merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai
posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della
qualificazione richiesta.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il
periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo
dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per
il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle
quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. Qualora il
collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto
2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306,
abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento
fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari
all'atto del provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni
( artt. 23 e 50 ) di cui al C.C.N.L. dell'area della Dirigenza scolastica
sottoscritto il 1° marzo 2002.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata
superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano
la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in
posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi
del comma 10 dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra
gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o alla
cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili,
secondo le modalità definite in sede di contrattazione decentrata nazionale in
materia di mobilità. I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e
di incarico nominale per i Dirigenti scolastici, con decorrenza dall'anno
scolastico 2002/2003 sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli
uffici centrali, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
competente in relazione alla sede di titolarità del personale interessato.
L'ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il
collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il
personale collocato fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per
sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione
all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che
la rinuncia da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico, inviano
alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici Area dell'autonomia Viale
Trastevere, 76/a - 00153 Roma una relazione sull'attività svolta dal personale
assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura di
comunicare le assenze al Dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità
del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di
appartenenza. Si pregano le SS.LL. di dare alla presente massima diffusione
comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e
acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO
Collocamento
fuori ruolo
ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448
UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
contingente assegnato |
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione |
59 |
Dipartimento per i servizi nel territorio |
47 |
Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica |
7 |
Servizio per la comunicazione |
6 |
Totale |
119 |
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE |
contingente assegnato |
ABRUZZO |
14 |
BASILICATA |
9 |
CALABRIA |
19 |
CAMPANIA |
36 |
EMILIA-ROMAGNA |
25 |
FRIULI |
11 |
LAZIO |
34 |
LIGURIA |
15 |
LOMBARDIA |
43 |
MARCHE |
14 |
MOLISE |
6 |
PIEMONTE |
23 |
PUGLIA |
27 |
SARDEGNA |
13 |
SICILIA |
35 |
TOSCANA |
31 |
UMBRIA |
7 |
VENETO |
19 |
totale |
381 |
totale complessivo |
500 |