Ma spetta al giudice nazionale far rispettare il diritto
comunitario e applicare le relative sanzioni. È quanto si deduce dalle
osservazioni inviate alla Corte di giustizia europea sui ricorsi
pendenti sollevati dal tribunale del lavoro di Napoli in merito alla
stabilizzazione di quattro docenti precari. Non ci sarebbero le ragioni
imperative e oggettive invocate dalla Cassazione, come introdotte dalla
legge 106/11, né possono le ragioni finanziarie giustificare l’abuso
dei contratti a termine nel settore pubblico e in particolare in quello
scolastico. Nessuna discriminazione tra docenti precari e di ruolo è
giustificabile a parità di lavoro svolto. Esulta Anief che per prima,
nel gennaio 2010, denunciò la vicenda avviando il contenzioso seriale
per migliaia di precari. Ora si attende la sentenza della Corte di
Lussemburgo. Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario
organizzativo della Confedir che ha un proprio rappresentante nel
C.E.S.E., “si tratta di un momento storico perché se le osservazioni
della Commissione UE saranno accolte dalla Corte di Giustizia europea,
migliaia di precari otterranno giustizia nei tribunali italiani e si
porrà fine alla precarietà quale usuale condizione di lavoro nella
scuola, a discapito della continuità didattica, della valorizzazione
della professione, dell’assunzione dei giovani insegnanti. Sarà
estirpato un cancro che per più di vent’anni ha segnato un pagina nera
nel reclutamento scolastico, un cancro condannato già da diversi
tribunali del lavoro nei ricorsi presentati dai legali dell’Anief
coordinati dagli avv.ti Ganci e Miceli e sottoposto alla Corte europea
anche dalla Consulta nel ricorso patrocinato dagli avv.ti Galleano e De
Michele”. Ribadite dalla Commissione anche l’importanza del diritto al
lavoro e della dignità del lavoro rispetto alle ragioni della finanza
pubblica in un mondo che sembra aver perso la centralità dell’uomo
nella costruzione della società del domani. Le osservazioni scritte
sono state consegnate dalla Commissione Europea nelle cause riunite
C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-63/13 relative all’interpretazione della
direttiva 1999/70/CE e in particolare a sette quesiti pregiudiziali
rivolti dal giudice italiano considerato l’intervento normativo attuato
dai decreti legislativi nn. 165/01, 368/01, dalla legge n. 106/11, e la
richiesta di stabilizzazione avanzata da quattro insegnanti con un
servizio prestato da 45 a 71 mesi. Per la Commissione UE, la
legislazione italiana in tema di assunzione dei supplenti dalle
graduatorie ad esaurimento non recherebbe le misure imposte dalla
clausola 5, punto n. 1, della direttiva UE volta a limitare il ricorso
a una successione di contratti a termine e quindi a impedire un abuso a
danno dei lavoratori della scuola perché non vi è alcun limite alla
durata massima dei contratti a termine né al numero dei rinnovi, né il
ricorso ad essi può essere giustificato dall’accumulo di un’anzianità
di servizio tale da garantire l’assunzione per scorrimento di
graduatoria. Né, infine, risulta che si ricorra alla chiamata dei
supplenti soltanto per sostituzioni temporanee necessarie causate
dall’indisponibilità dei dipendenti collocati in malattia, congedo o
altro, unica ragione sostitutiva ammissibile recante criteri obiettivi
e trasparenti. Il ricorso a contratti a tempo determinato in maniera
permanente e durevole da parte dello Stato italiano tradirebbe la
stessa premessa dell’accordo quadro comunitario, volto a favorire la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. D’altronde,
non può essere giustificato il ricorso alle supplenze nemmeno
dall’attesa o dalla previsione di future tornate concorsuali. Pertanto,
non può ritenersi obiettivamente giustificata una legislazione
nazionale che consenta il rinnovo di contratti a tempo determinato non
solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche
per la copertura di vacanze nell’organico e spetta al giudice nazionale
pronunciarsi sull’interpretazione del diritto interno e verificare se
tali condizioni ricorrano nel caso di specie. Né nella scuola possono
applicarsi regole diverse da quelle applicate negli altri settori.
L'esigenza di trasparenza e imparzialità nel reclutamento del personale
si pone in tale settore negli stessi termini che per gli altri impieghi
pubblici, dove è necessario prevedere le stesse misure effettive e
dissuasive che permettano l’applicazione della normativa comunitaria,
anche di natura risarcitoria. Il legislatore nazionale può adottare
disposizioni retroattivamente applicabili ma a condizione che sia mosso
da motivi imperativi di interesse generale non rinvenibili in ragioni
di carattere puramente finanziario. “Se le osservazioni della
Commissione – conclude Pacifico – dovessero essere condivise dalla
Corte di Lussemburgo, sarebbe superata la sentenza della Cassazione e
migliaia di precari potrebbero ottenere o la stabilizzazione o cospicue
sentenze risarcitorie dai tribunali del lavoro italiani, almeno fino a
quando continueranno a essere assunti su posti vacanti e disponibili
come Anief ha denunciato da anni. Il giudice nazionale ha l’obbligo di
applicare integralmente il diritto dell’Unione disapplicando le
disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna o
interpretandole in modo da consentire l’attuazione del diritto
dell’Unione”. Si ricorda, inoltre, in base alla sentenza Valenza della
Corte di giustizia europea, che è ormai acclarato il diritto alla
ricostruzione di carriera per intero di tutti gli anni pre-ruolo e al
pagamento degli scatti di anzianità maturati per il periodo di
precariato in assenza di ragioni oggettive che giustificano una
disparità di trattamento tra lavoro a termine e assunti in ruolo. In
tal senso, lo stesso USR Veneto ha dato istruzioni alle segreterie
scolastiche perché, ad esecuzione delle sentenze emanate dai giudici,
siano liquidate tutte le competenze di stipendio relative al periodo
pre-ruolo come se il ricorrente fosse inquadrato a tempo indeterminato,
anche ai fini della ricostruzione di carriera.
Il personale precario che intende rivolgersi all’Anief per ricorrere e
ottenere la stabilizzazione o il risarcimento danni può consultare le
istruzioni al seguente link:
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=154&sid=&sid=
Il personale di ruolo può rivolgersi all’Anief per ottenere la
ricostruzione di carriera per intero del periodo pre-ruolo e la
liquidazione delle spettanze:
http://www.anief.org/content.php?sez=&cat=205&sid=
Anief.org