Siamo ancora
in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge
varato dal consiglio dei ministri nella seduta del lunedì 26 agosto
dopo il rinvio prodottosi nella seduta del venerdì 23 agosto eppure
pare ormai certo dalle bozze non ufficiali diffuse informalmente che i
provvedimenti attesi per risolvere la grave situazione di stallo in
Lombardia e in altre regioni siano stati espunti dal testo definitivo.
Evidentemente le forze politiche che sostengono la composita
maggioranza non hanno trovato quella intesa bipartisan auspicata
trasversalmente almeno a parole.
Siamo in presenza di una vicenda surreale in quanto la bozza di uscita
dal consiglio dei ministri del 23 conteneva esplicitamente
l’articolato riportato sotto, l’art. 17 abbastanza esplicito al
riguardo;
Art.17
Misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico
1. Al fine di consentire l’avvio del regolare anno scolastico, in
deroga all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza per il
solo anno scolastico 2013-2014 ai seguenti soggetti:
a) soggetti non in quiescenza risultati idonei a seguito
dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto
antecedentemente alla data del 1° gennaio 2011, ma che non hanno
frequentato il corso di formazione o che pur avendolo frequentato non
hanno comunque completato la procedura concorsuale;
b) soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la
partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con
il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la
partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006;
c) soggetti che hanno ottenuto l’annullamento degli atti del concorso
bandito nella regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e
ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già
previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti
disponibili dell’area V.
2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell’avente
diritto. All’incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della
relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di
qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione
professionale docenti, pari all’80 per cento della retribuzione di
posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa
spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica
sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà
assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo
di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa
l’indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale
per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici.
Nella bozza di uscita dal Consiglio dei ministri successivo, quello del
26 è sparito l’art. 17.
Perché?
Eppure la soluzione prospettata era ragionevole ed equa e serviva ad
evitare che la mancanza di presidi in quasi 500 scuole statali della
Lombardia e di altre regioni potesse mettere a repentaglio
l’avvio ordinato del nuovo anno scolastico che allo stato si presenta
drammatico.
Si può accettare il fatto che 500 scuole della Lombardia debbano essere
date in reggenza raddoppiando il carico di lavoro degli attuali 500
dirigenti della Lombardia?
Il problema ripetiamolo non è più di natura giuridica bensì diventa di
natura politica e sociale per i risvolti che produce a 360 gradi
sull’erogazione del servizio di istruzione e formazione in quelle
Regioni che hanno avuto la sfortuna di finire tra le cesoie di una
magistratura a macchia di leopardo.
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