Uno dei misteri più fitti
di questi ultimi tempi è certamente riferibile all’organico del
personale ATA, sia dal punto di vista dei numeri sia da quello della
composizione. Rispetto a questo ultimo parametro, alle ormai note
vicissitudini legate all’utilizzo del personale docente inidoneo
(diventerà assistente amministrativo sì oppure no?) si è aggiunta la
disposizione di accantonare posti di assistenti tecnici negli istituti
in cui vi siano insegnanti tecnico pratici in esubero (purché area
laboratoriale e classe di insegnamento corrispondano) "allo scopo di
evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali"
(nota Miur prot. n. 5607 del 5 giugno 2013). Bel rompicapo, quello
delle duplicazioni di competenza! Tale da far precisare, nella medesima
circolare, al punto relativo alla terziarizzazione dei servizi, che
questa attiene "all’affidamento in appalto di incarichi inerenti
l’espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra
quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto".
Precisazione necessaria, evidentemente, e finalizzata ad evitare che la
prestazione oggetto dell’incarico sia configurata "come lavoro
aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal
CCNL)". Come a dire, sia chiaro che gli LSU sostituiscono i
collaboratori scolastici e quindi la dotazione organica di questi
ultimi va ridotta, in modo che la spesa, per i medesimi servizi,
rimanga inalterata. C’è dunque la massima attenzione a non far
lievitare i costi dei servizi generali e amministrativi degli istituti
scolastici, utilizzando il semplice strumento della riduzione degli
organici ATA, sostituendo assistenti con docenti e collaboratori con
personale impiegato in ditte d’appalto. Come operare? Ai direttori
scolastici regionali spetta la formulazione di "un piano finalizzato ad
ottimizzare l’impiego del personale" (il cui numero è, appunto,
definito a livello regionale) "che svolge in tutto o in parte la
funzione di collaboratore scolastico", mentre ai dirigenti scolastici
compete "la puntuale determinazione dei posti da accantonare", nella
misura del 25% dei posti. Va inoltre controllata l’esattezza
degli accantonamenti (50% dei posti) in presenza di personale che
svolge funzioni di assistente amministrativo o tecnico con incarichi di
co.co.co., verificando ovviamente che "gli stessi prestino servizio
nelle scuole loro assegnate". A parte il fatto che la terziarizzazione
dei servizi amministrativi e tecnici è circondata da un lieve alone di
indefinitezza, il prosaico problema con cui ci si deve confrontare è il
calcolo degli accantonamenti. Domanda cruciale: 25% di che cosa?
Sappiamo che l’organico ATA è di istituto, ma gli LSU potrebbero essere
utilizzati – ad esempio - solo in uno dei vari punti di erogazione del
servizio dell’istituto. Sappiamo che, in questo caso, la dotazione
organica totale (DT) è costituita da:
DB = Dotazione organica di base;
DAa = Dotazione organica aggiuntiva per gli alunni a tempo pieno;
DAs = Dotazione organica aggiuntiva per le sedi.
Se, ad esempio, l’organico dei collaboratori scolastici fosse calcolato
in 17 unità, quale sarebbe la riduzione, in termini numerici, in
presenza di LSU?
Qui l’alone indefinito diventa una cortina fumogena: parti sindacali
indicano che la riduzione debba essere rapportata alla sola sede in cui
i servizi sono terziarizzati, mentre il Miur sembra di tutt’altro
avviso. Naturalmente le due diverse correnti di pensiero portano a
risultati numerici diversi.
Secondo la FLC- CGIL la formula è la seguente:
Formula (personale ex LSU) per calcolare la riduzione:
Numero totale di collaboratori risultanti (attribuiti) dal sistema SIDI
PER il numero totale di alunni del settore/plesso/indirizzo di scuola
interessato dalla esternalizzazione DIVISO il numero totale di alunni
dell’intera scuola.
X = (tot. coll. scol.) * (tot. alunni della parte di scuola) / (tot.
alunni scuola)
La riduzione è data dal 25% di X (che si arrotonda all’unità intera).
Esempio: se il numero totale di alunni dell’istituto è di 1.224 unità;
17 il numero totale dei collaboratori scolastici a sistema; 486 il
numero totale degli alunni nella parte interessata alla
terziarizzazione, il calcolo sarebbe il seguente:
X = 17 * 486 / 1.224 = 6,75
Calcolo riduzione: 6,75 x 0,25 = 1,69 (che si arrotonda a n. 2 unità di
personale).
Invece, la guida SIDI/MIUR sulla determinazione degli organici ATA, a
pag. 23 riporta il seguente esempio:
N.B. Il valore dei posti in “Organico ai fini della mobilità” sarà
sempre un valore intero. A fronte del numero decimale dei posti
accantonati il “numero dei posti ai fini della mobilità” verrà
calcolato arrotondando alla cifra intera del risultato della
sottrazione tra il numero di posti dell’ipotesi ed il numero di posti
accantonati.
Es. Collaboratori Scolastici:
Ipotesi = 10
Accantonamento posti per EX-LSU e contratti (COLL. SCOL.) = 2,25:
Organico ai fini delle mobilità = (10 – 2,25) = 7,75 ovvero 7
La differenza è notevole: nel primo esempio, su un organico di 17
collaboratori i posti da accantonare, previo arrotondamento, risultano
2; nel secondo esempio invece i posti da accantonare sono
addirittura 3 (7 posti ai fini della mobilità) su un organico di 10
collaboratori.
Le cose si complicano ancora di più quando, a pag. 45 della medesima
guida, una tabella che riporta un organico di 17 collaboratori
registra, come importo dell’accantonamento, 1,25 e quindi – per
differenza - si ottengono 15 posti disponibili ai fini della mobilità.
Se la matematica non è un’opinione, sembra che qualcosa, nel complesso,
non collimi proprio, ma forse è solo il sogno di una notte di mezza
estate...(Si ringrazia Giorgio Greco per lo spunto di riflessione)
Mara Bonitta
Sinergiediscuola.it