
Il Coordinamento consiglia agli autori una lettura approfondita dell' art. 197 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dell'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, e art. 15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323, invitandoli a fare attenzione a non commettere, con le loro affermazioni, l'eventuale reato di falso ideologico.
Quanto alle affermazioni attribuite a Drago, se veramente espresse in tali termini, gli insegnanti diplomati magistrale non possono che rispedire al mittente le vergognose insinuazioni sui presunti oscuri metodi con cui tali docenti si sarebbero accaparrati l'opportunità di partecipare al concorso. E' sufficiente, infatti, che l'autore di simili affermazioni dedichi, prima di esprimere valutazioni infondate, un po' del suo prezioso tempo a documentarsi sulle succitate norme che sanciscono in modo permanente il valore abilitante del titolo ed il pieno diritto dei possessori di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, i quali, ricordiamo non hanno mai avuto alcuna funzione abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria, ma di semplice procedura di arruolamento nella scuola statale e sono stati, in omissione al dettato dell'art. 400 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che li prevedeva ogni tre anni, negati per ben tredici anni.
Anzi, con l'occasione non manchiamo di far sapere a chi ignora le norme succitate che qualora nel presente o nel futuro i diplomati magistrale non dovessero essere ammessi ai concorsi a cattedra ex art. 400 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in qualità di personale regolarmente abilitato, gli stessi non potranno che adire alle vie legali a tutela dei loro diritti ed interessi.
Il Coordinamento diplomati magistrale
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