Siamo
in piena dichiarazione dei redditi e il nostro servizio consulenza è
subissato da richieste soprattutto per quanto riguarda le spese
scolastiche: si può detrarre il contributo volontario? e il corso
d’inglese, e la gita? Già, i viaggi d’istruzione, questo è il problema,
perché tante famiglie spendono centinaia di euro per aderire alle
proposte formative delle scuole e poi non possono neppure portarli in
detrazione nella dichiarazione dei redditi. Per essere sinceri, che ne
sarebbe dell’Offerta Formativa se i genitori non fossero lì pronti con
il portafoglio in mano? Gli stages all’estero per il linguistico chi li
paga? e il corso di musica, il viaggio d’istruzione, le fotocopie, gli
scottex?
Almeno riconosciamo come detraibili i versamenti fatti secondo i canoni
previsti (bonifico, bollettino postale o altro che sia tracciabile). E
invece no, si impuntano certe Agenzie delle Entrate, si tratta del
corrispettivo di una prestazione e perciò non è detraibile. Anche il
Ministero dell’Istruzione, che pure dovrebbe conoscere bene ciò che
determina l’aumento dell’offerta formativa, con la circolare 312/2012
ha fatto finalmente chiarezza sulla volontarietà e detraibilità del
contributo dei genitori, ma non ci trova affatto d’accordo a proposito
dei viaggi d’istruzione. Non si capisce come possa equipararli ai
libretti delle assenze e dire che si tratta di rimborsi per le spese
sostenute per conto delle famiglie.
A dire il vero un sistema per far accedere tutte le famiglie alle
detrazioni ci sarebbe: fatta un’accurata programmazione, il Consiglio
d’istituto dovrebbe individuare la cifra complessiva da versare per
l’anno successivo e con i fondi raccolti far fronte a tutte le spese:
autobus, materiali didattici, esperti. Il fatto è che però nessuno se
la sente di fare una previsione così accurata, altri non si fidano e
allora addio detraibilità.
Cosa può fare una famiglia alle prese con la dichiarazione dei redditi?
Per prima cosa verificare di avere fatto il versamento in modo
tracciabile a favore di scuole statali o paritarie e di aver indicato
come causale qualcosa che assomigli molto da vicino a “contributo
volontario”, “iscrizione”, “ampliamento dell’offerta formativa” o
“innovazione tecnologica”.
Conviene tenere documentazione del fatto che si tratti di “aumento
dell’offerta formativa” perché con l'entrata in vigore della Legge
183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate
dalla pubblica Amministrazione sono utilizzabili solo nei rapporti tra
privati e dietro pagamento dell’imposta di bollo al momento del
rilascio. In caso di controllo, se l’Agenzia delle Entrate non dovesse
ritenere sufficiente la documentazione presentata, il contribuente sarà
tenuto a pagare la somma già detratta e una piccola quota di interessi.
Ecco qualche indicazione utile:
Rigo E1 (RP1) - Spese sanitarie: Per i medicinali occorrono fattura o
scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) con il codice
alfanumerico del farmaco e il codice fiscale del destinatario. Per il
2011 i parafarmaci non sono detraibili, i dispositivi medici lo sono
solo se riportano il marchio CE. Un elenco non esaustivo di ciò che si
intende per dispositivo medico è nella Circolare 20/E del 13.5.11
dell'Agenzia delle Entrate.
Rigo E13 (RP13) - Spese di istruzione: Contributi volontari e tasse
scolastiche, anche universitarie, sostenuti nel 2011
Rigo E16 (RP16) - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi:
Per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni e per i familiari
fiscalmente a carico, fino a 210,00 euro per ciascun ragazzo. Occorre
conservare il bollettino bancario o postale o la fattura, ricevuta o
quietanza con tutti i dati fiscali del ragazzo e della palestra,
piscina ecc.
Righi E17-18-19 (RP17-18-19) - Altre spese
Codice ‘18’ per le spese di affitto sostenute dagli studenti
universitari fuori sede, fino a 2.633 euro.
Codici ‘20’ per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle
popolazioni colpite da calamità; ‘23’ per le associazioni di promozione
sociale: fino a 2.065,83 euro. È prevista, in alternativa alla
detrazione, la possibilità di dedurre queste spese dal reddito
complessivo (Rigo E26 (RP26) cod. 3: più favorevole perché comporta la
diminuzione dell’imposta di un’aliquota variabile fra il 23 e il 43%).
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o
bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate,
assegni bancari e circolari.
Codice ‘29’ per le spese veterinarie sarà considerata la parte che
supera l’importo di 129,11 euro.
Codice ‘31’ per le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado
Codice ‘32’ per i contributi versati per il riscatto del corso di
laurea dei familiari a carico. Se, invece, i contributi sono stati
versati dal dichiarante vengono dedotti dal suo reddito (rigo E21)
Codice ‘33’ per la frequenza di asili nido per un massimo di 632
euro annui per ogni figlio.
Rigo E24 (RP24) - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni
religiose
Rigo E25 (RP25) - Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili
Rigo E26 (RP26) Codice ‘5’– con questo codice è possibile
detrarre il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri
Rigo E30 (RP30) - Contributi versati per familiari a carico - Sono
considerati a carico coloro che nel 2011 hanno avuto un reddito
complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Righi da E41 a E44 (RP41/44) - Spese sostenute per la
ristrutturazione di immobili: per poter usufruire della detrazione
occorre avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite
bonifico bancario o postale; aver trasmesso la comunicazione preventiva
al Centro Operativo di Pescara (per lavori iniziati dal 14 maggio 2011
tale raccomandata non è più obbligatoria, ma occorre dichiarare i dati
catastali nella dichiarazione dei redditi E51/54-RP51/54).
15. QUADRO I - IMU
Si può utilizzare l’eventuale credito che risulta dalla dichiarazione
per pagare l’IMU. Per fare questo il contribuente deve compilare e
presentare il modello F24 anche se il saldo finale è uguale a zero.
I termini per il versamento dell’IMU sono: entro il 16 giugno per
l’acconto; entro il 16 dicembre per il saldo. Si può effettuare entro
il 16 giugno il pagamento di entrambi.
Se il contribuente si accorge di aver sbagliato può presentare un nuovo
modello 730 integrativo entro il 25 ottobre o un Mod. UNICO 2012
Persone fisiche entro il 1° ottobre 2012, (in quanto il 30 settembre è
domenica), per avere il rimborso dell’eventuale differenza a credito.
Se invece l’errore comporta un minor credito o un maggior debito deve
utilizzare il Mod. UNICO 2012 Persone fisiche entro il 1° ottobre 2012
con il contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi
calcolati al tasso legale (rapportato al numero di giorni di ritardo) e
della sanzione in misura ridotta.
Arrotondamenti: Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere
arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a
cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite
(ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
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