Premesso che:
In data 8 marzo 2012, il quotidiano La Stampa - Cronaca di Torino
riporta la notizia secondo la quale la certificazione della disabilità
rilasciata dall'ASL per ottenere l'insegnante di sostegno deve seguire
le modalità ordinarie fissate per il riconoscimento dell'invalidità
civile, tutto ciò a causa di una interpretazione restrittiva delle
norme vigenti in materia;
tale notizia, se fosse vera nei termini in cui è stata esposta,
comporterebbe un allungamento dei tempi di rilascio incompatibili con
quelli della necessaria programmazione della scuola, oltre anche ad un
aggravio economico a carico delle famiglie che si vedono richiedere dai
medici di medicina generale (del tutto legittimamente) la cifra di 60 €
per la certificazione medica attestante la natura delle infermità
invalidanti e l'invio - per via telematica - all'INPS della richiesta
di visita;
considerato che:
ai sensi dell'art. 20 D.L. 1 luglio 2009, n° 78, convertito nella L. 3
agosto 2009, n° 102, a decorrere dal 1 gennaio 2010 "... le domande
volte a ottenere benefici in materia di ... handicap e disabilità,
complete della certificazione medica attestante la natura delle
infermità invalidanti, sono presentate all'INPS..." e che "... le
Commissioni ASL sono integrate da un medico dell'INPS ...";
ai sensi dell'art. 19, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n° 98,
convertito nella L. 15 luglio 2011, n° 111, "... le commissioni mediche
di cui all'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n° 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto
all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono
integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS ...";
rilevato che:
le due norme considerate (art. 20, L. 102/2009 e art. 19, L. 111/2011),
pur prevedendo modalità organizzative identiche, prendono in
considerazione due fattispecie completamente diverse:
nel primo caso (art. 20, L. 102/2009) si tratta di domande volte ad
ottenere "benefici";
nel secondo caso (art. 19, L. 111/2011) si tratta di domande volte alla
richiesta di diagnosi funzionale "costitutiva del diritto"
all'assegnazione del docente di sostegno, e non di "benefici";
anche dal punto di vista strettamente letterale, la norma contenuta
nell'art. 19 della L. 111/2011 non opera alcun richiamo o rinvio, nè
esplicito nè implicito, alla procedura prevista dall'art. 20 della L.
102/1999;
l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n° 185 (Regolamento
recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come
soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, L.
27 dicembre 2002, n° 289) prevede che gli accertamenti vadano
effettuati "... in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico
e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta ...";
ritenuto che:
l'interpretazione adottata dalle AA.SS.LL. torinesi comporti - nella
pratica - un notevole allungamento dei tempi di rilascio, causando
enormi ritardi sul riconoscimento dei diritti degli alunni disabili
all'integrazione scolastica;
considerato che:
la Corte Costituzionale, fin dal 1987 (sentenza 3 giugno 1987, n° 215),
ha riconosciuto che "... la frequenza scolastica è un essenziale
fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della
sua emarginazione ...";
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti quanto in premessa;
quali siano le azioni di propria competenza che codesti Ministeri
intendono adottare al fine di garantire in modo uniforme il
concreto esercizio del diritto del disabile ad esercitare il proprio
diritto all'integrazione scolastica.
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