Si chiarisce che tale decreto, adottato ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale gli interessati sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
Questo Ministero, pertanto riconosce l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall’Italia.
Coloro che hanno il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal MIUR possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l’accesso alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, così come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 2 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011.
Si porta inoltre a conoscenza delle SS.LL. che il rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente è successivo a un complesso iter procedurale che comporta:
- la verifica dell’autenticità dei titoli;
- la valutazione della formazione posseduta, comparata per
contenuti e durata con quella italiana;
- l’accertamento della competenza linguistica necessaria
disciplinata dalla circolare ministeriale del 26 settembre 2010, n. 81
che annulla e sostituisce la circolare ministeriale del 21 marzo 2005,
n. 39;
- l’accertamento del superamento di eventuali misure compensative somministrate da questa Direzione per differenza di contenuti o di durata di formazione.
La scuola non è tenuta ad entrare nel merito della formazione professionale già analizzata dal Miur attraverso le fasi sopra descritte e valutata in sede di Conferenza di servizi, né a richiedere, come avviene, l’equipollenza dei titoli.
Giova ricordare, al riguardo, che l’istituto giuridico dell’equipollenza è cosa ben diversa dall’istituto giuridico del riconoscimento professionale.
L’equipollenza dei titoli di studio accademici conseguiti all’estero, è l'esito della procedura mediante la quale l’Università, il Conservatorio o l’Accademia determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un Paese diverso dall’Italia con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.
Il possesso del decreto di equipollenza è titolo utile per l’accesso alla terza fascia. In tali casi, oltre all’equipollenza del titolo deve richiedersi il requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana (terzo comma, art. 9 e D.M. del 13 giugno 2007) che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale. 81 del 26 settembre 2010 che annulla e sostituisce la circolare ministerile n.39 del 21 marzo 2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia o di Siena.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei servizi prestati all’estero si rimanda alla Tab. A del decreto ministeriale 13 giugno 2007. Si pregano le SS.LL. di volersi attenere a quanto sopra indicato.
download circolare n. 6522/R.U/U
Il direttore GeneraleCarmela Palumbo