I ministeriali, sotto mandato dei politici, con una furbata dell’ultim’ora hanno stralciato l’istituto del trasferimento nelle Graduatorie ad esauriomento, e offerto il contentino delle tre code. Ebbene lo hanno fatto uscire dalla finestra, infatti nel DM 42 dell’8.4.2009 non c’è, neanche a rivoltarlo, la parola trasferimento, essa è stata cancellata, radiata, messa all’indice, insomma volutamente non prevista. Il trasferimento non è previsto, neanche quello che i ministeriali vollero prevedere pia pure in coda con la nota prot 5485 del 19 marzo 2007, norma censurata da una sentenza TAR Lazio.
Bene, vedete cosa firma l’8.4.2009 la Gelmini Maria Stella da Brescia all’art. 15? "Per quanto non previsto valgono le disposizione contenute nelle leggi 3.5.1999 n. 124" e 20.8.2001 n. 333.
E la legge 124 che dice? Ecco il comma 6 dell’art 1 …omissis…..
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
E la Legge 333/2001 che dice , ecco l’ar. 1 comma 1 1?
Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle (( graduatorie permanenti )) previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, (( di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge (( hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: ))
Insomma il trasferimento non previsto, dal DM della gelmini finisce poi per prevederlo, all'art. 15., insomma cacciato dalla finestra rientra dalla porta per legge ( leggi 124/99 e 333/2001)!
Mi auguro che i colleghi interessati al trasferimento a pettine, abbiano le giuste dritte legali, anche su come presentare le domande entro l'11.5.2009, in quanto non è affatto scontato che il trasferimento a pettine sia impossibile, "addirittura il decreto parrebbe prevederlo all'art. 15" rinviando a due leggi che lo prevedono. Insomma La Gelmini e i suoi ministeriali non possono abolire, eliminare, stralciare ciò che le leggi prevedono e che citano nellp stesso DM all’art. 15., per quanto non previsto nel DM, appunto il trasferimento in altra provincia. Urge adesso un intervento mionisteriale che ripristini il trasferimaento e modifichi il modello 1, altrimenti sarà il caos, un caos voluto dagli stessi ministeriali, condizionati dal governo con l'avallo di tutti i sindacati nessuno escluso.
Si rispetti la legge. Libero Tassella