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Formazione Superiore: Protocollo d'intesa tra MIUR e Regione Sicilia.

Normativa Utile

Dipartimento per i servizi nel Territorio
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrali

Protocolli d'intesa
"Nuove opportunit formative per i giovani dall'a.s. 2003/2004
"
tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e le Regioni Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia

AVVISO

Si informa che sono consultabili i due Protocolli d'intesa: "Nuove opportunità formative per i giovani dall'anno scolastico 2003-2004" sottoscritti rispettivamente in data 18 e 23 settembre 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro e le Regioni:

Friuli Venezia Giulia

Sicilia

Calabria

in attuazione dell'Accordo quadro raggiunto in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.

 ______________________________ 

PROTOCOLLO D’INTESA FRA
LA REGIONE SICILIANA
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

PROTOCOLLO D’INTESA FRA

LA REGIONE SICILIANA

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(di seguito nominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito nominato MLPS)

VISTO l’Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono state definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

CONSIDERATO che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l’assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l’integrazione delle risorse finanziarie e l’adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Siciliana, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1

Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell’ambito dell’Accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall’anno scolastico 2003 – 2004, un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 2, comma 2, l’accesso a percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta, sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico – professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell’offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all’articolo 1 che coinvolgono l’istruzione e la formazione professionale nella Regione Siciliana, anche con l’obiettivo di prevenire e recuperare l’abbandono scolastico, sono caratterizzati da percorsi di istruzione e formazione da effettuarsi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado e/o strutture formative accreditate dalla Regione Siciliana, con le seguenti tipologie:

a) percorsi triennali di istruzione integrati con moduli di formazione professionale, nel rispetto della flessibilità di cui al D.P.R. 275/99, al D.M. 234/2000 e con riferimento alla L.R. 6/2000. Al termine dei percorsi i giovani conseguono, oltre la promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l’istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l’attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o crediti per il suo conseguimento;

b) percorsi triennali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente, nonché crediti per l’eventuale rientro nel sistema di istruzione;

c) laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell’orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso ed in uscita dei percorsi;

d) progetti integrati in alternanza scuola – lavoro finalizzati ad un’offerta personalizzata;

e) programmazione di interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’orientamento e dell’alternanza.

2. Le istituzioni scolastiche interessate ed i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana procedono, di comune intesa e nell’ambito delle proprie competenze, alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l’acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro.

3. Tutti i percorsi di formazione professionale oggetto della sperimentazione devono prevedere la certificazione dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento di una qualifica professionale nonché per il rientro nei percorsi dell’istruzione. Tali crediti saranno anche registrati in uno specifico portfolio personale.

4. Nell’attivazione dei percorsi sopra indicati e nel rispetto del sistema istruzione e formazione professionale, saranno individuati progetti, presentati ai sensi della Circolare n. 7/03 del 26 giugno 2003 dell’Assessorato Regionale Lavoro e Formazione, che abbiano i requisiti di coerenza col presente Protocollo.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Negli accordi territoriali di cui all’articolo 6, sono stabiliti i criteri e le modalità per la stipula delle intese tra i soggetti accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

2. I modelli sperimentali di cui all’articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dal D.M. N. 234/2000.

3. Nell’attuazione di modelli sperimentali di cui all’articolo 2, la Regione Siciliana si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio con particolare riferimento all’organizzazione dei percorsi in alternanza.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Siciliana si impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell’accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all’articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l’anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pari a € 1.212.162,33 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari ad € 29.540.799 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236 per un importo corrispondente al finanziamento dei progetti, presentati ai sensi della citata Circolare Assessoriale n. 7/2003, che l’organismo di cui al successivo articolo 6 lettera c) riterrà coerenti con il presente protocollo e in particolare con quanto previsto dal punto 4 dell’Accordo quadro in materia di standard formativi minimi per il riconoscimento dei titoli di studio a livello nazionale.

2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell’accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento al punto 8 dell’accordo quadro, definisce le modalità per l’attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

a) il potenziamento e l’adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l’impiego e alle competenze delle Province;

b) l’integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

c) la costituzione ed il funzionamento dell’organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Siciliana, del competente Ufficio Scolastico Regionale, degli EE. LL. e da eventuali altri soggetti.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell’accordo quadro, oltrechè , a livello regionale, secondo quanto previsto all’articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 18 settembre 2003

PER LA REGIONE SICILIANA
L’Assessore ai Beni culturali e alla Pubblica Istruzione delegato

PER IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Il Sottosegretario di Stato delegato

PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Sottosegretario di Stato delegato

f.to Fabio Granata
f.to Valentina Aprea
f.to Pasquale Viespoli









Postato il Mercoledì, 08 ottobre 2003 ore 13:02:45 CEST di Remigio Tosoni
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