Riceviamo dall'ANAAM e pubblichiamo:
A tutto il personale ATA
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del Senato
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Ministro della Pubblica Istruzione
Al Ministro del Lavoro
Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro
Al Sindacato:
ANAAM Scuola
Siamo un gruppo di personale ATA in servizio presso l’I.T.C.G. “Hodierna” di Mussomeli e l’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli (CL), transitato dagli Enti Locali allo Stato per effetto dell’art.8 della Legge 124/99 e abbiamo appreso, a fine giugno 2007, con grande amarezza la sentenza n. 234 del 18/06/2007 emessa dalla Corte Costituzionale relativa alla legittimità costituzionale del comma 218 della legge Finanziaria 2006. Vorremmo esprimere il senso di umiliazione che abbiamo provato a causa di una vicenda, che, ormai, si trascina da ben sette anni.
Pareri, interrogazioni parlamentari, sentenze di giudici in I grado, in II grado, di Corte di Cassazione e, infine, della Corte Costituzionale si sono succeduti nonostante una Legge dello Stato come la 124/99, fosse abbastanza chiara.
L’interpretazione dell’art.8 della Legge 124/99, ha destato parecchie perplessità nel personale ATA;
“Riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata nell’Ente locale di provenienza”.
Vogliamo sottoporVi quanto segue:
Nella normativa scolastica esistono tre tipi di riconoscimenti di anzianità:
ANZIANITA’ GIURIDICA – di solito riconosciuta a coloro che hanno un contratto con effetto retroattivo o non assumono servizio nel giorno indicato in contratto (periodo intercorrente tra la decorrenza di contratto e il giorno di assunzione in servizio);
ANZIANITA’ ECONOMICA – è l’anzianità riconosciuta per i servizi pre-ruolo oltre i quattro anni (1/3 dei servizi oltre i 4 anni) davano diritto solo agli aumenti biennali convenzionali fino all’entrata in vigore del CCNL 2005.
Con l’avvento del suddetto contratto l’anzianità ai soli fini economici, viene riconosciuta ma entra a far parte dell’anzianità giuridica ed economica al compimento di determinati anni di servizio, secondo il grado di scuola a cui si appartiene, per tutto il personale ATA, al 20° anno di servizio.
Addirittura il comma 13 dell’art.4 del D.P.R. 399/88 stabilisce: “ ai fini dell’inquadramento contrattuale l’anzianità giuridica ed economica del personale ATA (statale) è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall’art.3 del decreto legge 19 giugno 1970, n.370 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti norme, se più favorevoli”
Le norme di Legge succitate sono state confermate dall’art.66 comma 6 del CCNL 04/08/1995.
ANZIANITA’ GIURIDICA ED ECONOMICA è invece tutta l’anzianità senza taglio alcuno ai fini della progressione di carriera.
Appare sicuramente chiaro ed evidente ciò che era stato espresso all’art. 8 della Legge 124/99, norma che non necessitava di alcuna interpretazione.
Appare, invece, agli scriventi la forzosità dell’interpretazione data alla norma, attribuita per problemi di finanza pubblica.
Ma riteniamo che le misure per risanare la finanza pubblica non devono passare attraverso la negazione di diritti acquisiti dai lavoratori dello Stato.
Rivendichiamo, invece, il diritto a vedere riconosciuta tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza ai fini giuridici ed economici e senza taglio alcuno ai fini della progressione di carriera.
Ci sono problemi al momento, si può pagare anche dopo, non direttamente annullare, cancellare con un colpo di spugna anni di lavoro e professionalità acquisiti.
Come sostiene il Dott. Giuseppe Fioroni, Ministro della Pubblica Istruzione, “I debiti si pagano”.
Come riportato sul sito del Ministero della P.I., nelle nuove indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: “ogni insegnamento disciplinare, deve essere un contributo all’educazione intesa come aiuto alla crescita della persona (educare), al rispetto degli altri e della realtà”,aggiungiamo: a maggior ragione ogni Legge dello Stato dovrebbe avere la stessa finalità, che senso ha, voler educare da bambini e diseducare da adulti?
Si precisa che:
Il personale ATA transitato prestava servizio nelle scuole statali ed era soltanto amministrato dall’Ente Locale in virtù di una delega da parte dello Stato, come ribadito dal D.I. n.184 del 23 luglio 1999 all’art. 1 “ il compito svolto dall’Ente locale era svolto in sostituzione dello Stato”.
Il personale svolgeva il proprio servizio nelle scuole statali con gli stessi compiti, stesse mansioni e uguali problemi del personale retribuito dallo Stato, anzi il personale amministrativo, in servizio presso gli Istituti Tecnici e Scientifici dotati di personalità giuridica, provvedeva a compiti molto più complessi rispetto agli statali, in quanto era addetto al pagamento degli stipendi con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali dei docenti di ruolo, non di ruolo, incaricati di religione, ecc. compiti che non esplicava il personale statale in quanto determinate categorie di personale erano retribuite dalle DPT e dai Provveditorati.
L’avvenuto transito del personale dall’Ente Locale allo Stato risulta essere soltanto un restituzione di una funzione dall’Ente Locale allo Stato che, per delega, aveva assunto.
Ma vi rendete conto di quello che è stato fatto a tale personale e cosa è venuto a determinarsi nelle scuole Italiane tra il personale?
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avete applicato la temporizzazione – Istituto che viene applicato per i passaggi da una qualifica inferiore a una qualifica superiore (es: un docente che ottiene il passaggio a Preside V. art. 3 comma 6 del D.P.R. 271/81, Art. 6 D.P.R. 345/83, Art. 4 comma 4 del D.P.R. 399/88), applicata a tale personale che rimane nella stessa qualifica risulta improprio e penalizzante;
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risultano penalizzati i più anziani di servizio, poiché a maggiore anzianità non corrisponde un migliore trattamento economico, da un semplice calcolo risultano più avvantaggiati coloro che al 31/12/1999 abbiano meno di 5 anni di servizio (es. un collaboratore scolastico con una anzianità da 1 a 5 anni, mediante l’applicazione della temporizzazione si vede riconosciuti 5 anni e più di servizio, un assistente amministrativo con 17 anni di anzianità al 31/12/99 si vede riconosciuti gli stessi 5 anni, quindi il collaboratore scolastico per es. con 2 anni di servizio guadagna 3 anni l’ass/te amm/vo perde 12 anni della sua vita lavorativa, alla data attuale (un’assistente con 25 anni di servizio viene ad essere retribuita come un collaboratore scolastico statale con la stessa anzianità);
Le conseguenze appaiono evidenti e qui le elenchiamo:
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disparità di trattamento, a pari anzianità tra personale statale e personale transitato;
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disparità di trattamento tra lo stesso personale transitato, c’è chi guadagna in anzianità c’è chi perde anzianità , c’è chi perde poco, c’è chi perde tanta anzianità e senza possibilità di poterla recuperare nel corso degli anni, perché i più giovani possono sempre recuperarla ai più anziani di età questa possibilità è preclusa;
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disparità tra coloro che hanno avuto una sentenza passata in giudicato e coloro che sono stati bloccati dal comma 218 della finanziaria 2006, poiché se una Legge è giusta lo è per tutti, se è ingiusta lo è per tutti.
Vi proponiamo alcune perplessità:
· E’ giusto che due professionalità uguali vengano trattate in modo diverso e due professionalità diverse vengano trattate in modo uguale? E questo non è disparità di trattamento?
· Dov’è la giustizia e l’uguaglianza, dov’è andata a finire la Costituzione Italiana? Ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del proprio lavoro, è forse diversa la qualità e la quantità di lavoro tra il personale statale e il personale transitato? È forse uguale il lavoro del collaboratore scolastico statale e l’assistente amministrativo ex Ente Locale?
Siamo diversi solo perché figli di genitori diversi?
Teniamo a precisare ai collaboratori scolastici che non siamo contro di loro, anche perché alcuni di noi sono collaboratori scolastici, sono soltanto paragoni su situazioni ingiuste.
Lo Stato Italiano ha problemi di finanza pubblica, i sistemi per eliminare i problemi esistono e sono tanti, potremmo fare diversi esempi, ma provvisoriamente ci fermiamo qui, forse perché toccheremmo tasti dolenti.
Coloro che abbiamo eletto sia nel governo di centro-sinistra durato fino al 2001 (autore del D.I. 05/04/2001) sia nel governo di Centro-destra durato fino al 2006 (autore del comma 218 della finanziaria 2006), avrebbero dovuto rappresentarci non trincerarsi dietro la Legge fatta ad Hoc e abusare di noi poveri.
I sindacati ci hanno tranquillizzati sostenendo che, l’accordo sottoscritto in data 20 luglio 2000 con l’ARAN, doveva essere soltanto finalizzato a un primo inquadramento provvisorio.
Ma allo stato attuale, sapete qual è la situazione e si ritiene, che il personale ATA tutto e, a maggior ragione il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato è la categoria più povera e mal retribuita di tutto il sistema dell’impiego pubblico e forse anche privato.
Chiediamo a viva voce all’attuale Governo, all’attuale Parlamento, a tutte le Forze politiche di qualsiasi colore e lato, maggioranza e minoranza, a tutti i sindacati in indirizzo, ognuno per la parte di competenza, a far proprio questo problema, di aprire una nuova e vera trattativa su questa vertenza ed eliminare la diversità che si è venuta a creare nello stesso ambito.
Chiediamo, se possibile, un incontro personale con le SS.LL. tramite una piccola rappresentanza del personale costituitasi in comitato di difesa per il riconoscimento dei diritti del personale ATA ex Enti Locali.
In queste righe abbiamo cercato di esprimere con parole semplici il disagio che viviamo in seguito al torto che abbiamo subito.
Sperando in un riscontro alla presente
Si augura un buon lavoro a tutti
Firme in originale
Messina Lisetta (A.A.)
Canalella Filippa (A.A.)
Piazza Maria Grazia (A.A.)
Di Salvo Carmelina (A.T.)
Canalella Mario (I.T.P.)
Ferlisi Giuseppina P. (I.T.P.)
Turone Calogerino B. (C.S.)
Stornaiuolo Agostino (C.S.)
Ingrao Enzo (C.S.)
Vitellaro Carmelo (C.S.)
Ferrante Rosario (C.S.)
Celindano Grazia (C.S.)