DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.275
Roma,
8 marzo 1999
Oggetto:
Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
VISTO
l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTI i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle
riunioni del 30 settembre e 15 ottobre 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie
locali nella seduta del 17 dicembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10
febbraio 1999;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25
febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
Funzione pubblica e per gli Affari regionali e del lavoro e della previdenza
sociale
E
M A N A
il seguente regolamento:
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO
I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO
I
Definizioni e oggetto
Art.1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)
1.
Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono
alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto
delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli
enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali
promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità
individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di
insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e
nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati
allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine
di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Art.2
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede
alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2.
Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle
disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere
dal 1° settembre 2000.
3.
Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute
entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità,
il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla
determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative
all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4.
Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema
scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le
attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto
della pluralità di tali contesti.
CAPO
II
Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Art.
3
(Piano dell'offerta formativa)
1.
Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nell'ambito della loro autonomia.
2.
Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti
professionalità.
3.
Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla
base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte
generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di
istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e
dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di
istituto.
4.
Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti sul territorio.
5.
Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e
alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art.
4
(Autonomia didattica)
1.
Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del
sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2.
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano
i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento
degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le
forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
l'articolazione
modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
la
definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria
della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di
cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
l'attivazione
di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione
agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
l'articolazione
modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso;
l'aggregazione
delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3.
Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla
base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che
coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera
in attuazione di intese e accordi internazionali.
4.
Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e
di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a
norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli
obiettivi prefissati.
5.
La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano
dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e
l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6.
I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti
scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle
istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento
di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi
tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il
riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7.
Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la
relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore
legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.
Art.
5
(Autonomia organizzativa)
1.
Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei
docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3.
L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline
e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie.
4.
In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono
essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano
dell'offerta formativa.
Art.
6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano
l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e
curando tra l'altro:
la
progettazione formativa e la ricerca valutativa;
la
formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale
scolastico;
l'innovazione
metodologica e disciplinare;
la
ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
la
documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
gli
scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
l'integrazione
fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti
istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
2.
Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno
oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità
di cui all'articolo 11.
3.
Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e
potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti
reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento ducativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad
altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art.
7
(Reti di scuole)
1.
Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi
per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.
2.
L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e
contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre
che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle
singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3.
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano
uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in
progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del
loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4.
L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e
i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione
ed estrarne copia.
5.
Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che
intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione
alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6.
Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori
finalizzati tra l'altro a:
la
ricerca didattica e la sperimentazione;
la
documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
la
formazione in servizio del personale scolastico;
l'orientamento
scolastico e professionale.
7.
Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto
possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato
di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8.
Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9.
Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni
scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato
sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10.
Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e
privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO
III
Curricolo nell'autonomia
Art.
8
(Definizione dei curricoli)
1.
Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a
norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
gli
obiettivi generali del processo formativo;
gli
obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
le
discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il
relativo monte ore annuale;
l'orario
obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale
obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
i
limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e
attività della quota nazionale del curricolo;
gli
standard relativi alla qualità del servizio;
gli
indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei
crediti e dei debiti formativi;
i
criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati
all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel
sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2.
Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il
curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del
comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che
comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella
determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3.
Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle
scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è
valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse
finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4.
La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative
degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci
azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse
dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici
del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità
di opzione.
5.
Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una
integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli
Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad
azioni, progetti o accordi internazionali.
6.
L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già
effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in
rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.
Art.
9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro
consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà
locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali
iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e
degli adulti.
2.
I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con
discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi
formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi
con le Regioni e gli Enti locali.
3.
Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi
stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di
specifici progetti.
4.
Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di
specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di
autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai
corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi
maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate
esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti
ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una
loro variazione e riduzione.
5.
Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse
specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli
alunni.
Art.
10
(Verifiche e modelli di certificazione)
1.
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli
standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa
metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un
apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo
dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
2.
Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per
l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di
iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e
monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli
per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le
capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli
relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e
debitamente certificate.
Art.
11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1.
Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità
dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più
Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi
finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in
ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni
riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata,
l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e
orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole
istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali
disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2.
I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza
gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei
risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove
scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo
8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si
caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3.
Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel
quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4.
E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito
delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati
nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le
iniziative stesse.
5.
Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le
specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi
dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO
IV
Disciplina transitoria
Art.
12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1.
Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche
esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere
progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione
con successivi decreti.
2.
Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e
le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna
disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo
monte orario annuale.
3.
Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la
flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare,
per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e,
per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3,
4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4.
Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese
a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente
successivo alla loro emanazione.
Art.
13
(Ricerca metodologica)
1.
Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli
attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le
istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici
di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi
didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2.
Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di
tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati
accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO
II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO
I
Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni
Art.
14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1.
A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite
le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo
stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo
15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e
periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di
cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il
sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le
attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non
richiamate dal presente
2.
In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti
relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto
della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia
e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione
dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e
internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il
regolamento di disciplina degli alunni.
3.
Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni
e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal
regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia
di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità
e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento
stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni
adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale
medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della
gestione e dei costi.
4.
Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili
tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità
dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio.
Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate
in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con
iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. culturale e
professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti
dal presente regolamento.
5.
Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di
articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma
dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6.
Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni
attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato
ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more
della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli
articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
7.
I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le
specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto
diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.
Art.
15
(Competenze escluse)
1.
Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti
funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito
territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione,
ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di
insegnamento:
la
formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più
vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
reclutamento
del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
mobilità
esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente
l'organico funzionale di istituto;
autorizzazioni
per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
riconoscimento
di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14,
comma 2.
2.
Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei
confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art.
16
(Coordinamento delle competenze)
1.
Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono
competenze e composizione.
2.
Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3.
I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della
attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4.
Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di
segreteria nel quadro dell' unità di conduzione affidata al dirigente
scolastico.
5.
Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di
attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6.
Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera d), purchè riconducibile a compiti connessi con la scuola,
resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
TITOLO
III
Disposizioni finali
CAPO
I
ABROGAZIONI
Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1.
Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono
abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5,
commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 ,5, 6 e 7 limitatamente alle
parole “e del consiglio scolastico distrettuale”, 8 e 9; articolo 29, commi
2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119,
commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e
126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4
limitatamente alla parola “settimanale” e 6; articolo 143, comma 2; articoli
144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2;
articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole “e ad otto decimi in
condotta”; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e
281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2.
Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che
individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del
presente regolamento.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
BASSOLINO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale