Il DSGA, figura centrale
della scuola dell’autonomia, dimenticato, insieme a tutto il personale
ATA, dalla Legge di Bilancio 2018, così come già accaduto con la Legge
107/2015. Tra le soluzioni, che potrebbero riequilibrare, adeguare e
dare la giusta valorizzazione a dei profili, che sono notevolmente
cambiati, vi è per il DSGA la Dirigenza amministrativa, che di fatto
già svolge, e per gli AA l’attivazione dell’area C.
Se due anni fa la Legge 107/2015 si dimenticò completamente del
personale ATA, la Legge di Bilancio 2018 regala un misero
contentino, tra l’altro riparatore della Legge di Stabilità 2015
(possibilità di nominare dopo 30 giorni di assenza gli Assistenti
Amministrativi) ma, ancora una volta, quando si parla di valorizzazione
e di incentivi, i DSGA e gli Assistenti Amministrativi non vengono
contemplati.
Così, mentre la Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205, in G.U.
n. 302 del 29/12/2017, S.O. 62) ha previsto, con l’art. 1 comma 591,
per i Dirigenti Scolastici (DS) lo stanziamento di appositi
finanziamenti, nulla viene riconosciuto a chi, come i Direttori dei
Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), ogni giorno li affiancano
coadiuvandoli.
La stessa cosa ha fatto la Legge 107/2015 che, in “ragione delle
competenze attribuite”, con il comma 86, riconosce ai Dirigenti
Scolastici un incremento del “Fondo unico nazionale” per la
retribuzione della posizione fissa e variabile.
La stessa Legge, di contro, non riconoscendo alcun incremento
retributivo ai DSGA, non recepisce una ricaduta degli stessi
cambiamenti su un profilo a cui viene negato (vedasi emendamento
proposto con la seduta 457 dell’ 8 luglio 2015:
http://webtv.camera.it/evento/8162) perfino il “rapporto funzionale”
con il DS.
Un paradosso che mette in evidenza come probabilmente non vi è alcuna
conoscenza dall’alto non solo del ruolo, ma anche delle mansioni che,
di fatto, il DSGA svolge nella scuola.
All’insegna, poi, della valorizzazione del personale della Scuola, la
medesima Legge ha previsto per i docenti lo stanziamento di
ulteriori finanziamenti che si andranno a sommare con quelli già
previsti dalla Legge 107/2015, per la “valorizzazione della
professionalità dei docenti” e che andranno a confluire in un’apposita
sezione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF).
Se tali stanziamenti rappresentano un segnale positivo ed importante di
riconoscimento di due profili del mondo della Scuola (DS e docenti), la
stessa cosa non si può sicuramente affermare per i DSGA e gli
Assistenti Amministrativi, la cui completa esclusione dagli incentivi,
dal bonus, dagli adeguamenti, non può che essere interpretata come un
segnale prettamente negativo e di assoluta non considerazione e
valorizzazione dei profili in parola.
La situazione del personale amministrativo della Scuola non è delle
migliori, se si considera sopratutto il fatto che la vita delle
Segreterie negli ultimi 10 anni è cambiata notevolmente. Le richieste e
le attività, imposte dall’alto, sono sempre più delicate e
complesse richiedendo alta competenza giuridica, economica, fiscale,
legislativa e ora, ancor più con il CAD, anche informatica.
In più, il DSGA si barcamena tra scadenze (sempre più numerose),
sistemi operativi che non dialogano e che costringono a compiere le
medesime operazioni più volte, aspettative e richieste
dell’utenza interna ed esterna della Scuola a cui deve far fronte
insieme agli AA; personale che se legittimamente si assenta, non può
neanche essere sempre sostituito.
Per non parlare poi delle aspettative, talvolta vere e proprie pretese,
nei confronti dei DSGA da parte dei DS che, investiti a loro volta da
mille responsabilità (tuttavia riconosciute ed incentivate), li
considerano un po’ “parafulmini personali” di ogni situazione a cui
delegare, mansioni e compiti, come suggerito da qualche sigla sindacale
di categoria, che a loro volta non si sottraggono di consigliare nomine
ed incarichi al DSGA a costo zero.
Senza tema di smentita (vedasi le richieste di chiarimento e i commenti
sui social e le pagine Facebook di noti gruppi di DSGA), si invita a
verificare cosa è successo, nel mese di gennaio nelle scuole italiane,
per la nomina del RASA (Responsabile dell’anagrafe per la Stazione
Appaltante).
Insomma, in molte scuole oramai i DSGA, tutto fare, si occupano
materialmente anche di cose che non competerebbero a loro e, a
dire il vero, molti non si sottraggono affatto a tutto ciò, specie lì
dove lo spirito di collaborazione con il DS è forte e reciproco.
Del basilare ruolo del DSGA ha parlato altresì, nel 2015, la
“Fondazione Giovanni Agnelli” di Torino, che è un istituto di ricerca
nelle scienze sociali, che da quasi cinquant’anni interpreta i
cambiamenti della società italiana e ne ha interpretato anche quelli
avvenuti nel mondo della Scuola. Infatti, la Fondazione Agnelli, grazie
ad uno studio etnografico dal titolo “Gli equilibristi”, a cura di
Massimo Cerulo, afferma che se i DS e i DSGA riescono a stabilire una
collaborazione fattiva e una buona relazione personale, i problemi
vengono risolti e la scuola ha perfino delle condizioni più favorevoli
per offrire una buona qualità dell’insegnamento. Ma emerge anche il
ruolo determinante del DSGA, a cui tuttavia le norme vigenti del
comparto Scuola non dedicano adeguata attenzione. Infatti,
nell’appurata ricerca della Fondazione il DSGA viene definito una
figura centrale della scuola dell’autonomia.
Insomma, una figura centrale di fatto, ma non di diritto, vista la non
considerazione che, poi, le leggi e i provvedimenti riservano a questo
profilo professionale.
Nel testo, Cerulo propone che al DSGA venga riconosciuto un ruolo
dirigenziale, che di fatto già svolge, in modo da sgravare il dirigente
di compiti amministrativi per cui non è particolarmente formato.
Ed anche questa è una sacrosanta verità, perché se per accedere al
concorso per DS non sono richieste lauree specifiche, così non è per il
DSGA che, da qualche anno oramai, per ricoprire il ruolo deve essere
laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche.
Se, dato il periodo di “vacche magre” unitamente ad una scarsissima
rappresentatività del profilo, è davvero difficile pensare ad un
automatico riconoscimento del ruolo dirigenziale, davvero
paradossale appare, però, la completa preclusione al DSGA di
partecipare al concorso di Dirigente Scolastico, possibilità che
continua ad essere riservata unicamente al personale docente.
Non va sicuramente meglio per gli Assistenti Amministrativi, ai
quali al momento è completamente negata, nonostante di fatto la
esplicano, l’area C del Coordinatore Amministrativo, perché prevista,
ma mai effettivamente introdotta. Infatti, il profilo professionale
andrebbe riscritto integralmente e riconosciuto la giusta dignità
professionale.
La situazione, dunque, non è delle più rosee, ancor di più se ad
altre categorie del mondo della Scuola sono stati loro riconosciuti
degli incentivi, mentre al DSGA e agli Assistenti Amministrativi sono
stati riservati soltanto ulteriore lavoro e responsabilità non
retribuite.
Ricordiamo a tale riguardo che la Legge 107/2015, pur contemplando
(unico caso) il personale ATA ( DSGA e Assistenti Amministrativi) nel
dovere della formazione, lo abbia, poi, escluso da ogni forma di
bonus finalizzato a tale fine, così come, invece, lo ha riconosciuto al
personale docente.
Insomma, il personale ATA è obbligato a formarsi ed ad essere
all’altezza di ogni situazione calata d’ufficio dall’alto, ma
completamente a proprie spese.
Il dato è ovviamente ancora più preoccupante ed ampiamente criticabile
per il profilo dei DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi) che tra le tante mansioni ha anche quella della
formazione del personale ATA di cui è a capo.
Insomma, non si può pretendere che il DSGA abbia delle
responsabilità formative, o pretendere che svolga anche mansioni che
non rientrano nella propria sfera di competenza, senza riconoscerne, in
termini giuridici ed economici, quel valore che lo riscatterebbe anche
socialmente dando termine a quel coro di addetti e non addetti del
mondo della Scuola che continua a chiamarlo impropriamente:
“Segretario”!
Fonti normative
Legge 13 luglio 2015, n. 107
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Agata Scarafilo
scuolaeamministrazione.it