Dopo l'addio ai
certificati medici su carta avvenuto il 13 settembre 2011, l'ultimo
decreto sulla crescita (articolo 7) ha sancito la definitiva
armonizzazione della trasmissione delle certificazioni di malattia tra
settore pubblico e privato. La procedura per l'invio online dei
certificati di malattia riguarda infatti tutti i lavoratori dipendenti,
sia privati, sia pubblici, con esclusione dei dipendenti del settore
pubblico disciplinati da propri ordinamenti, come le Forze armate e i
Vigili del fuoco. La procedura prevede che il medico invii il
certificato di malattia online direttamente all'Inps, anche se il
lavoratore è iscritto a un altro ente previdenziale, e che comunichi al
lavoratore il numero di protocollo del certificato trasmesso. Con
l'integrazione disposta dal Dl 179/2012 al decreto legislativo
165/2001, il medico (o la struttura sanitaria) invia telematicamente la
certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del
lavoratore, se questo ne fa espressa richiesta, fornendo l'indirizzo.
Al lavoratore, se previsto, resta l'obbligo di comunicare al datore di
lavoro il numero di protocollo del certificato. L'invio online
effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare o
inviare l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro e il
certificato all'Inps. Rimane l'obbligo per il lavoratore di informare
il proprio datore di lavoro dell'assenza e dell'indirizzo presso il
quale sarà reperibile per gli eventuali controlli medico-fiscali. Con
questo sistema, il datore di lavoro non può più richiedere ai propri
dipendenti di presentare la copia cartacea dell'attestato di malattia
relativo a un certificato inviato online dal medico, ma può prenderne
visione esclusivamente tramite i servizi dell'Inps. Il datore di lavoro
del settore privato può comunque chiedere ai propri dipendenti di
comunicare il numero di protocollo del certificato online.
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