Non è facile
per i precari, e per noi dell’ANIEF che li rappresentiamo, rassegnarsi
alle motivazioni addotte (sentenza n.10127/2012). Vedremo se i giudici
di Strasburgo consentiranno che a una categoria di lavoratori si
disapplichi una norma della UE. La sezione lavoro della Cassazione
(sentenza 10127 del 20 giugno 2012) ha stabilito: reiterare per più di
tre anni, nella Scuola, i contratti di supplenza a t.d. è legittimo
senza che debbano riconoscersi diritti che sono riconosciuti, anche in
forza alla normativa U.E., agli altri lavoratori. I motivi ? La Corte
ha evidenziato quale sia la peculiarità dei contratti di supplenza ai
docenti; la fonte normativa di questa peculiarità sta nella disciplina
speciale (Legge 124/99, d.lgs. 297/94 e regolamenti sulle supplenze
emanati di anno in anno) che deroga, per il personale scolastico, le
disposizioni valevoli per tutti gli altri lavoratori del pubblico
impiego (decreti 368/2001 e 165/2001). Inoltre, non essendo prevedibile
il numero complessivo, di anno in anno, delle chiamate per supplenza,
l’incertezza del finanziamento necessario espone la pubblica
amministrazione a sforamento di bilancio (il pareggio del bilancio
statale è legge). Così, si è trovata la voce che potrebbe provocare lo
sforamento: la retribuzione dei precari. Secondo la Corte di
Cassazione, hanno sbagliato i tribunali del lavoro (decine di giudici)
che hanno riconosciuto ai precari indennizzi per la illegittima
reiterazione, in periodi di servizio consecutivi, di contratti, e in
qualche caso hanno riconosciuto il diritto alla stabilizzazione
(immissioni in ruolo, anche a seguito di cause patrocinate da nostri
legali). Tocca adesso vedere se i sindacati “rappresentativi” della
Scuola avranno qualcosa, al riguardo, da sostenere quando si siederanno
a concertare con il MIUR. O se ancora una volta saremo soli a
discuterla; questa volta dinanzi ai magistrati della UE.
www.anief.org