1-La legittimita’ del contratto e l’immagine della dirigenza scolastica
E’ evidente che il CCNI è in netto contrasto con il D.Lgs 150/2009, per cui l’Anp non l’ha sottoscritto, mentre lo hanno fatto gli altri sindacati, CGIL CISL UIL SNALS, in coerenza con quanto sostenuto finora sulla contrattazione di istituto, sulla mobilità del personale, sulle riserve di legge, le prerogative dirigenziali e le materie oggetto di contrattazione.
Dato che il testo verrà trasmesso alla Funzione Pubblica per il visto di legittimità, il contratto non potrà che essere bocciato: quello che non è ammissibile per i collaboratori scolastici a maggior ragione non può esserlo per i dirigenti.
A meno che alla Funzione Pubblica il vento non sia cambiato…
Non bastasse, va detto che c’è un ulteriore elemento di illegittimità: in base al CCNL 2006/2009 la materia non è più oggetto di contrattazione integrativa nazionale (Art. 2 CCNL 2006/2009).
In effetti, l’appena citato CCNL, all’art. 9, stabilisce dei criteri per il mutamento dell’incarico dirigenziale, ma tali criteri devono guidare l’azione dei Direttori degli USR, gli unici che competenza in materia, la contrattazione integrativa nazionale non c’entra proprio niente; sempre ammesso che l’ art. 9 sia compatibile con il D.Lgs 150/2009.
Questa era materia da affrontare a livello regionale, come informazione preventiva, a cui far seguire eventualmente un’intesa.
A parte le questioni formali, la cosa più importante è che l’immagine della dirigenza scolastica ne esce fortemente indebolita; se ci si comporta da impiegati, non si può poi pretendere un trattamento economico da dirigenti.
Si può immaginare un simile contratto nell’area I? Chiaramente no. Forse sarebbe utile riflettere sul fatto che:
- nell’Area I l’articolazione in fasce o livelli delle posizioni dirigenziali è un atto unilaterale dell’Amministrazione, mentre nell’Area V i criteri vengono fissati in contrattazione regionale
- nell’Area I gli importi della posizione variabile vengono determinati in modo unilaterale dall’Amministrazione, mentre nell’Area V vengono determinati in contrattazione regionale.
Per la retribuzione di risultato non è possibile fare un raffronto, data la sproporzione degli importi tra le due Aree, ma va comunque detto che nell’Area I essa viene attribuita in gran parte in modo differenziato, sulla base alle risultanze della valutazione Sivadir.
Si prenderebbe una brutta china se tra i dirigenti scolastici riprendesse piede (Ma è mai scomparso?) un atteggiamento che accetta il baratto “pochi soldi, molte tutele”.
2-LE NORME DEL CCNI
Ma almeno, nel merito, le norme stabilite dal CCNI sono valide? Di nuovo, la nostra valutazione è negativa.
Il dimensionamento
All’art.1 viene affrontata la questione del dimensionamento e delle modalità per il mutamento degli incarichi dei dirigenti coinvolti; vengono indicati quattro criteri:
a) accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola
All’indicazione dei criteri, viene premessa una piccola locuzione: nell’ordine.
Non era mai successo nei precedenti contratti dell’Area I, perché in questo modo si reintroduce il solito principio “impiegatizio” dell’anzianità di servizio, oltre ad eliminare ogni discrezionalità da parte del Direttore dell’USR; scompare ogni criterio di professionalità e di funzionalità del servizio, che entrano in gioco solo come terza e quarta ipotesi e solo nel caso che i primi due criteri non abbiano avuto effetto, praticamente mai.
Il testo del CCNI, addirittura, stravolge il CCNL, che all’art. 9, comma 2, stabilisce:
Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:
a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del CCNL dell’11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell’incarico stesso;
b) va riconosciuta un’ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico.
Il contratto nazionale non stabilisce alcuna esclusività o gerarchizzazione dei criteri e pone comunque al primo posto l’esperienza professionale maturata dai dirigenti; la continuità di servizio viene indicata come “ulteriore priorità”, per di più finalizzata alla continuità di direzione nella scuola.
Ulteriore elemento di illegittimità, oltre che di scarsa sensibilità dirigenziale.
Scuole sottodimensionate
Il CCNI stabilisce:
“Pertanto, … i Dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui all’art. 1.”
Non si capisce perché questi colleghi debbano venire dopo quelli che hanno perso il posto a seguito del dimensionamento, sempre per usare il linguaggio impiegatizio.
E’ più che giusto tentare di mantenere il massimo della continuità di direzione nelle diverse operazioni di dimensionamento, ma se un dirigente rimane senza sede perché due istituzioni scolastiche sono state fuse in un’unica istituzione, non si vede perché debba aver diritto a precedere chi quest’anno si trova in una scuola sottodimensionata; se ambedue hanno “perso il posto”, devono partecipare insieme al conferimento del nuovo incarico, a parità di condizioni.
L’esubero
Viene ripresa dal CCNI il nostro suggerimento di utilizzare i dirigenti in esubero nelle scuole sottodimensionate, con incarico di durata annuale, ma con un codicillo che lascia sgomenti:
“Terminate le operazioni di cui sopra, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai Dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:
a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del Dirigente scolastico.”
Questa norma è un autentico “suicidio sindacale”: non si vede perché le scuole sottodimensionate residue debbano essere assegnate prioritariamente, addirittura d’ufficio, ai dirigenti che sono utilizzati in un’altra scuola sottodimensionata.
Non ha senso imporre ad alcuni dirigenti la reggenza di una scuola ubicata magari in un’altra provincia; la reggenza deve poter essere assegnata a tutti i dirigenti, con le modalità seguite negli ultimi anni scolastici, con criteri di razionalità e funzionalità del servizio.
Dietro questa norma c’è un retro pensiero: come lasciano paventare tutti i sindacati, l’Amministrazione non vuole pagare le reggenze delle scuole sottodimensionate, cosa che non sta né in cielo né in terra; la reggenza va pagata, non si vede come possa essere altrimenti, almeno a normativa vigente.
In Lombardia il prossimo anno non ci saranno sicuramente esuberi: che si fa, si dà in reggenza una scuola sottodimensionata a un dirigente che ha già una scuola normodimensionata e non lo si paga? Oppure non si vogliono pagare solo i dirigenti a cui sono affidate due scuole sottodimensionate?
Invece di opporsi in tutti i modi, i sindacati firmatari di fatto tolgono le castagne dal fuoco all’Amministrazione in via preventiva, almeno per le regioni dove c’è esubero, a spese dei dirigenti coinvolti.