Rientra nella
discrezionalità amministrativa la decisione di scomporre e ricomporre
gli istituti scolastici, nel rispetto dei parametri di legge. Tale
scelta non richiede una particolare motivazione, trattandosi di
attività programmatoria e non è sindacabile se non per il riscontro del
vizio di eccesso di potere. (Provvedimento inviato dall’Avv. Giuseppe
Policaro)
Per leggere la sentenza:
http://www.dirittoscolastico.it/tar-calabria-sentenza-n-1135-del-29-07-11/tar-calabria-sentenza-n-1135-2011/
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