Sindacati ai blocchi di
partenza in vista delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze
sindacali unitarie. La tornata elettorale si svolgerà dal 5 al 7 marzo
e riguarderà tutti i comparti del pubblico impiego. Dunque anche la
scuola. I termini degli adempimenti sono contenuti in un protocollo
stipulato dall'Aran e dalle confederazioni il 14 dicembre
scorso.
Le votazioni serviranno a calcolare la rappresentatività
delle organizzazioni sindacali, così da verificare chi ha diritto a
partecipare alla contrattazione e chi no. La soglia al di sotto della
quale non si viene ammessi ai tavoli negoziali del pubblico impiego è
fissata al 5%. Il calcolo tiene conto di due elementi: il numero delle
deleghe e il numero dei voti riportati alle elezioni delle Rsu. Per
delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore
di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma dal
trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una
organizzazione sindacale. E dunque, ai fini del calcolo, non sono
valide le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa
trattenuta sulla retribuzione. Questo elemento, che viene indicato
dagli addetti ai lavori come«dato associativo»sarà rilevato al 31
dicembre di quest'anno. E a tale rilevamento sarà aggiunto anche il
risultato elettorale una volta consolidato. La percentuale è calcolata,
per il dato associativo, facendo il rapporto tra il numero delle
deleghe in favore del sindacato e il numero complessivo di tutte le
deleghe sindacali del comparto. Per quanto riguarda, invece, il dato
elettorale, la percentuale viene calcolata facondo il rapporto tra i
voti riportati dal sindacato e il totale dei voti espressi. Il livello
di rappresentatività sarà pari alla media di questi due elementi così
calcolati. La normativa di riferimento è contenuta nell'art.43 del
decreto legislativo 165/2001. In articolare, il comma 1 dispone che:«
L'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine
la media tra il dato associativo e il dato elettorale». Va detto subito
che il pubblico impiego è l'unico settore dove esistono regole certe
per il calcolo della rappresentatività, finalizzate all'accesso ai
tavoli negoziali. Nel settore privato, invece, la questione dei numeri
è molto relativa. E dunque, l'accesso alla contrattazione segue regole
solo in parte legate al peso delle organizzazioni sindacali. Si pensi,
per esempio, all'ultimo accordo sindacale stipulato dalla Fiat e dai
sindacati, secondo il quale le rappresentanze sindacali sono ammesse in
fabbrica solo nella forma delle rappresentanze sindacali aziendali, che
non sono elette, ma designate dai sindacati per cooptazione. E in ogni
caso, solo se il sindacato di appartenenza risulta tra i firmatari dei
contratti, a prescindere dalla rappresentatività dello stesso.
(da ItaliaOggi di Antimo Di Geronimo)
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