La normativa in dirittura d’arrivo sulla nuova formazione degli insegnanti prevede un periodo di tirocinio al termine del corso di studi. Al termine di esso, l’aspirante “teacher” acquisisce l’abilitazione. L’esito mi sembra legittimo. Ci si chiede peraltro quale sarà invece il destino dei precari non abilitati , che hanno alle spalle anche tre anni di insegnamento, e che per pochi giorni non abbiano ad esempio potuto partecipare agli ultimi corsi abilitanti, né potuto frequentare la Siss, per i più svariati motivi. Tali insegnanti precari non abilitati , nei fatti, hanno già svolto il loro tirocinio, che corrisponde in sostanza al servizio prestato, e quindi in teoria avrebbero diritto all’abilitazione . Se cosi non sarà, verrebbe a ingenerare un’evidente disparità di trattamento tra precari non abilitati , che, prestando servizio,hanno esaurito il loro periodo di tirocinio, ma non conseguono il diritto ad abilitarsi ,ed il tirocinio abilitante,previsto dai nuovi corsi di laurea,che consente invece di abilitarsi .Ci chiede pertanto se gli illuminati esperti del Ministero si siano posti il problema . La soluzione ovvia è consentire a tutti coloro che hanno maturato almeno 360 di servizio di iscriversi nelle nuove graduatorie provinciali ad esaurimento.
ALESSANDRA BOETTO
ALESSANDRA BOETTO